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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32070/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Giudice di pace di Torino che aveva convalidato il trattenimento presso il CPR di Torino disposto dal Questore di Agrigento dopo sbarchi a Lampedusa. Il ricorrente contestava: 1) la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto; 2) la mancata informativa circa la possibilità di richiedere protezione internazionale (art.10 c.4 e art.10-ter T.U.I., Direttiva 2013/32/UE); 3) la natura seriale/collettiva del decreto di respingimento e l'assenza di interprete nella fase del secondo foglio notizie. Il ricorrente aveva inoltre dichiarato in udienza di non essere stato informato e di voler chiedere protezione internazionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo evidenziando che l'obbligo di informare tutti gli stranieri condotti nei "punti di crisi" (art.10-ter T.U.I.) sulla procedura di protezione internazionale sussiste indipendentemente da dichiarazioni preliminari sul motivo del viaggio. Il giudice di convalida non poteva limitarsi a formule stereotipate nel decreto di respingimento affermando che lo straniero "è stato compiutamente informato": dovevano risultare tempi, modalità, lingua e presenza di interprete/mediatore. In mancanza di prova dell'avvenuta informativa il provvedimento di respingimento (e conseguente trattenimento) è viziato e il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio (art. 382 c.p.c.), in quanto il trattenimento non poteva più essere convalidato nei termini. Il secondo motivo è stato assorbito. Disposta la cassazione senza rinvio; nulla da regolare sulle spese per effetto del patrocinio a spese dello Stato e delle regole sulla liquidazione del compenso difensivo.

Norme richiamate

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione) - art. 10, comma 4

    prevede la disciplina in materia di protezione internazionale e informazioni al richiedente

    Secondo la Corte l'art.10 co.4 attiene alla tutela e alle modalità informative relative alla protezione internazionale; la mera dichiarazione sul foglio notizie non prova l'avvenuta informativa

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione) - art. 10-ter

    "Lo straniero rintracciato ... è condotto ... presso appositi punti di crisi ... è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione ... e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito."

    La Corte afferma che l'obbligo di informativa previsto dall'art.10-ter è esteso a tutti i soggetti condotti nei punti di crisi, indipendentemente da dichiarazioni preliminari, e richiede informazione completa ed effettiva (lingua, interprete, tempi, modalità)

  • D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (attuazione Direttiva 2013/32/UE) - art. 2 e art. 3

    art.2: definisce richiedente asilo includendo chi manifesta la volontà; art.3: disciplina l'informativa a seguito della presentazione della domanda

    La Corte rileva che il decreto attuativo riconosce lo status già alla manifestazione di volontà; tuttavia l'art.3 limita l'informativa formale alla presentazione della domanda, creando una lacuna che art.10-ter colma portando l'informativa al primo contatto

  • Direttiva 2013/32/UE - art. 8 e considerandi 25-26

    prevede che se ci sono indicazioni che una persona desideri presentare domanda di protezione, gli Stati debbono fornire informazioni e servizi di interpretazione

    La Corte usa la Direttiva per interpretare l'obbligo di informativa a favore di chi manifesta (anche indirettamente) esigenze di protezione e per sostenere l'obbligo di assistenza linguistica

  • Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (conv. L. 46/2017) - art. 17 (inserimento art.10-ter nel T.U.I.)

    introduce l'art.10-ter nel T.U.I. estendendo l'obbligo informativo al primo contatto nei punti di crisi

    Rende obbligatoria per legge l'informativa negli hotspot/ punti di crisi; norma compatibile con la Direttiva e volta a ridurre errori operativi nella fase di identificazione

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 13 e Protocollo 4 art. 4

    art.13: diritto ad un ricorso effettivo; Protocollo 4 art.4: divieto di espulsioni collettive

    La Corte richiama la giurisprudenza CEDU che collega la mancanza di informazioni all'ostacolo al ricorso effettivo e al rischio di espulsioni collettive; la mancata informativa può integrare violazione di tali principi

  • Giurisprudenza CEDU - Hirsi Jamaa c. Italia (23/02/2012) e Khlaifia c. Italia (Grande Camera, 15/12/2016)

    sentenze rilevanti sulla necessità di informazioni e garanzie proceduraliper i migranti salvati in mare

    La Corte italiana utilizza questi precedenti per sostenere che le autorità devono garantire informazioni adeguate e possibilità effettiva di opporsi all'allontanamento

  • Cassazione - precedenti interni (es. Cass. n.5926/2015; n.10743/2017; n.12592/2023)

    pronunce che hanno già affermato il dovere di informativa e che la mera formula nel decreto non è sufficiente

    Queste pronunce consolidano il principio per cui l'omessa o insufficiente informativa rende illegittimo il respingimento e il contestuale trattenimento; il giudice di convalida deve verificare l'effettiva informativa

Massime di principio

  • L'obbligo di informare sulla possibilità di chiedere protezione internazionale sorge al primo contatto nei punti di crisi (hotspot) e riguarda tutti i soccorsi in mare o rintracciati alla frontiera, indipendentemente da dichiarazioni preliminari sul motivo del viaggio.
  • Una formula stereotipata nel decreto di respingimento che afferma genericamente che lo straniero "è stato compiutamente informato" non prova l'adempimento dell'obbligo: devono risultare tempi, modalità, lingua e la presenza di interprete/mediatore.
  • Se lo straniero dichiara di non essere stato informato e manifesta la volontà di richiedere protezione, il giudice chiamato a convalidare il trattenimento deve indagare e accertare l'effettiva informativa; in mancanza il respingimento/trattenimento è viziato.
  • Le procedure collettive o seriali (uso di formule identiche per più soggetti) e l'assenza di colloqui individuali possono integrare rischi di espulsioni collettive e inficiare la legittimità dei provvedimenti.
  • Occorre garanzia di assistenza linguistica effettiva (interprete/mediatore) già nella fase di pre-identificazione, poiché il foglio notizie compilato 'al buio' non può sostituire un'informativa comprensibile e documentata.
  • In casi simili conviene documentare sempre (a cura dell'Amministrazione) la somministrazione dell'informativa: data/ora, luogo, lingua utilizzata, presenza di interprete/mediatore e copia della scheda informativa consegnata, così da rendere verificabile l'adempimento

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