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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Paola n. 352/2024, pubblicata il 3/06/2024 e resa nel giudizio n. 1368/2022, con la quale il Tribunale Ordinario di Paola, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il MIM alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, e dunque, per l’importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.

Giustizia amministrativa202500152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Paola che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 luglio 2024 con le indicazioni necessarie all'accredito. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Paola entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere, su istanza di parte, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. Il TAR ha ritenuto decorso il termine di moratoria e accertato il perdurante inadempimento dell'Amministrazione. Ha inoltre posto a carico del Ministero le eventuali spese e i compensi dell'attività commissariale, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e ha condannato l'Amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha adottato le misure necessarie a imporre l'esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice del lavoro quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione del beneficio.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione, pur prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi e delle spese del commissario all'Amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato dopo la notificazione e il decorso del termine di moratoria applicabile, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell'Amministrazione all'attribuzione di un beneficio economico, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza della parte vittoriosa.
  • Il commissario ad acta può essere individuato mediante designazione di un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, purché siano stabiliti il termine per l'intervento sostitutivo e gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La disciplina sull'imputazione all'Amministrazione delle spese e dei compensi dell'attività commissariale, prevista per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro quando il giudice ritenga che tali oneri rientrino nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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