Cassazione Penale, Sentenza n. 39695/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Genovese era stata sottoposta a custodia cautelare in carcere per i reati di traffico di stupefacenti e introduzione di cose proibite in carcere (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990; artt. 110 e 391-ter c.p.), per avere, in concorso con la Campagna Antonella, introdotto nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto tre panetti di hashish (oltre 350 g) e diversi telefoni cellulari. Il compendio indiziario era costituito dal sequestro della sostanza e dei cellulari occultati nell'armadietto della Campagna e dalla confessione della Genovese, che però dichiarò di aver agito sotto minaccia. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione rispetto alla necessità della misura cautelare per il pericolo di reiterazione, trattandosi di fatto episodico; 2) errore nella valutazione della consumazione del reato, sostenendo che si sarebbe trattato di tentativo poiché gli oggetti erano ancora nella portineria e non nell'area detentiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il secondo motivo: ha confermato che il reato di cui all'art. 391-ter c.p. si consuma con la semplice introduzione del materiale nella struttura carceraria, e dunque la consumazione era avvenuta. Ha invece accolto il primo motivo: l'ordinanza impugnata non motivava adeguatamente la sussistenza concreta e attuale del pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.), né spiegava perché misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) non avrebbero impedito la continuazione dell'attività criminosa. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al profilo motivazionale attinente alla esigenza cautelare e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Messina, disponendo anche gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (disciplinante gli stupefacenti), artt. 73 e 80
La Corte ha ritenuto correttamente inquadrati i fatti nell'ambito dei reati connessi al traffico di stupefacenti; nessun rilievo interpretativo particolare oltre al fatto che l'introduzione di stupefacenti in carcere integra la rilevanza penale prevista dalla normativa sugli stupefacenti.
Codice penale, art. 110 (concorso di persone) e art. 391-ter (introduzione di cose proibite in carcere), commi primo e secondo
La Corte ha confermato che l'art. 391-ter si consuma con la mera introduzione del materiale nella struttura carceraria; quindi non sussisteva unicamente il tentativo ma la consumazione del reato.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Il giudice della cautela è obbligato a motivare puntualmente la concreta e attuale sussistenza del pericolo di reiterazione: la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale del riesame su tale punto e ha annullato l'ordinanza per insufficienza argomentativa.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma richiamata implicitamente per stabilire la competenza del Tribunale del riesame di Messina al nuovo giudizio in virtù del rinvio disposto dalla Corte.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito dell'annullamento e del rinvio.
Massime di principio
- Per disporre una misura cautelare per pericolo di reiterazione il giudice deve motivare in modo specifico e attuale, indicando fatti e circostanze che rendono probabile la ricaduta nel reato; motivazioni generiche o stereotipate sono viziate e possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- Nel caso di introduzione di stupefacenti o di oggetti proibiti in carcere, l'art. 391-ter c.p. si considera consumato con la mera introduzione all'interno della struttura; non sempre è configurabile il solo tentativo quando il materiale sia già stato introdotto nella struttura anche in locali come la portineria.
- La presenza di elementi indiziari concreti (sequestro della sostanza, reperti, confessione) può giustificare la misura cautelare, ma la loro esistenza non esime il giudice dall'esplicitare perché misure meno afflittive non siano idonee a prevenire il rischio concreto di recidiva.
- Le dichiarazioni dell'indagato (es. confessione sotto minaccia) sono elementi da valutare nel quadro probatorio complessivo; se sussistono affermazioni di costrizione il giudice deve considerarle e motivarne il peso valutativo rispetto alla misura cautelare.
- In presenza di carenze motivazionali relative alla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte di legittimità può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo giudizio in cui il giudice a quo dovrà colmare le lacune argomentative.
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