Cassazione Civile, Ordinanza n. 28731/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il computo del cd. "debito orario" di un dirigente medico in regime di lavoro su turni. Il lavoratore aveva dedotto che, nei periodi di assenza per ferie e altri permessi tra il 1° gennaio 2013 e il 28 febbraio 2018, l'azienda sanitaria calcolava le ore di assenza come 6 ore giornaliere invece di 6 ore e 20 minuti, pari al turno ordinario di presenza, così determinando un debito orario maggiore e imponendo lavoro supplementare per il recupero. In primo grado la domanda era stata accolta e l'azienda era stata condannata a pagare le differenze retributive. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato violazione degli artt. 24-27 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 del CCNL dell'Area dirigenza medica del 3.11.2005, sostenendo che, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non potesse comunque riconoscersi alcun compenso per ore eccedenti l'orario contrattuale, anche se derivanti da un errato calcolo del debito orario, e che al più il lavoratore avrebbe potuto vantare un credito orario per riposi compensativi, non un diritto a maggior retribuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la retribuzione del dirigente medico è stabilita su base mensile e in misura omnicomprensiva, senza legame con il tempo effettivamente impiegato, sicché il dirigente che agisca per esatto adempimento non può ottenere più della retribuzione contrattualmente spettante né un compenso aggiuntivo per il lavoro eccedente rispetto all'orario collettivo, anche se l'eccedenza dipenda da un errato criterio aziendale di calcolo del debito orario nei giorni di assenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità e la recente formazione dell'orientamento di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene invocato come motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi.
artt. 24-27 d.lgs. n. 165/2001
sono richiamati a sostegno del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.
art. 14 del C.C.N.L. dell'Area dirigenza medica del 3.11.2005
è richiamato quale fonte collettiva rilevante per il regime orario e retributivo del dirigente medico.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la Corte rinvia alle motivazioni di precedenti decisioni analoghe già pronunciate in materia.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
"Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (...)"
la disposizione è letta nel senso che la retribuzione dirigenziale remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, senza computo orario e senza diritto a compensi ulteriori per prestazioni rese nel quadro dell'incarico.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Nel rapporto dei dirigenti medici pubblici, la retribuzione ha natura mensile e omnicomprensiva e non è correlata al mero tempo di lavoro effettivamente prestato.
- Il superamento dell'orario collettivo o l'erroneo calcolo aziendale del debito orario non attribuiscono di per sé un diritto a compensi per lavoro straordinario o supplementare al dirigente medico.
- Se il dirigente contesta il computo del debito orario, la tutela risarcitoria è configurabile solo in presenza di un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo, da allegare e provare specificamente, anche per presunzioni.
- Quando la questione è definita integralmente sul piano di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può cassare e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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