Sentenza n. 1335/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n.4787/2024, pubblicata il 24.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4787/2024, limitatamente al pagamento degli interessi legali sul valore della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4787/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata all’amministrazione ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione del beneficio per il valore complessivo di € 3.000,00, oltre accessori. Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato il valore nominale del bonus, ma non ha corrisposto gli interessi legali maturati. La ricorrente ha quindi insistito per l’integrale ottemperanza, chiedendo il pagamento della somma residua anche mediante nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata ai fini esecutivi e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996. Poiché il Ministero aveva dimostrato soltanto l’accredito del valore nominale della carta docente e non l’integrale pagamento degli interessi legali, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Ha ordinato al Ministero di pagare gli interessi legali maturati entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere. Il commissario, ove insediato, dovrà comunicare tempestivamente l’insediamento alla Segreteria del TAR; l’incarico costituisce obbligo di servizio e non dà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Individuato dal giudicato quale parametro per gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta alla docente.
art. 22 l. 724/1994
Richiama l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per la disciplina degli accessori.
art. 14 l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione ai fini esecutivi è stato ritenuto necessario per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione.
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’integrale esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l’amministrazione non abbia dimostrato l’integrale adempimento.
- L’accredito della sorte capitale non esaurisce l’obbligo di esecuzione del giudicato quando quest’ultimo riconosca anche accessori; l’amministrazione deve corrispondere altresì gli interessi legali maturati secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale.
- In presenza di un adempimento solo parziale, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione il pagamento della somma residua entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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