Sentenza n. 665/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1203/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro - R.G. n. 3659/2023, pubblicata in data 16 settembre 2024, notificata in data 5 novembre 2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro n. 1203/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 novembre 2024. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere 2.000 euro mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dichiarando prescritto il diritto relativo all'anno 2018/2019. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero il 5 novembre 2024 e non risultava eseguita. Ha inoltre verificato l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, sicché la domanda di ottemperanza era procedibile e fondata. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, al quale è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione obbligata e l'amministrazione non abbia provveduto alla sua esecuzione.
- Per i titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro da parte di un'amministrazione statale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'attivazione degli strumenti esecutivi da parte del creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territoriale, e può essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.
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