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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-571/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2024. — Aldo D’Agostino contro Banca centrale europea (BCE). — Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Dichiarazione della presidente della Banca centrale europea (BCE) nel corso di una conferenza stampa – Asseriti danni derivanti da tale dichiarazione – Calo degli indici azionari – Insussistente violazione di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli – Determinazione degli obiettivi della politica monetaria – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Abuso di potere. — Causa C-571/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Aldo D’Agostino contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente infondato il suo ricorso risarcitorio nei confronti della BCE. Viene confermato che le disposizioni invocate dal ricorrente hanno natura istituzionale e non conferiscono diritti ai singoli, sicché manca la condizione necessaria per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione/BCE. Sono inoltre dichiarati infondati o irricevibili i motivi relativi all’obbligo di motivazione, al legittimo affidamento, all’abuso di potere e al nesso causale. Il ricorrente è condannato alle spese.

Responsabilità extracontrattuale della BCE per dichiarazioni pubbliche della sua presidente: necessità di una violazione di una norma UE intesa a conferire diritti ai singoli e irrilevanza dell’abuso di potere dedotto in via generica

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che le disposizioni del TFUE, del protocollo sul SEBC e della BCE e del regolamento interno invocate dal ricorrente non fossero norme intese a conferire diritti ai singoli, con conseguente insussistenza della prima condizione della responsabilità extracontrattuale della BCE; se fosse necessario esaminare comunque la pretesa violazione di tali disposizioni e l’asserito abuso di potere della presidente della BCE; e se l’articolo 340 TFUE dovesse essere interpretato, anche alla luce del diritto civile italiano, nel senso di consentire il risarcimento per qualsiasi comportamento illecito.

Principio di diritto

La Corte conferma che la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE può sorgere solo in presenza cumulativa di una violazione sufficientemente qualificata di una norma dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli, di un danno e di un nesso causale; pertanto, quando le disposizioni invocate hanno natura meramente istituzionale o disciplinano la ripartizione interna delle competenze, la loro eventuale violazione non basta a fondare il risarcimento. Ne consegue che il Tribunale può limitarsi a constatare l’assenza del carattere attributivo di diritti senza dover verificare in concreto la violazione, che l’abuso di potere dedotto senza specifica autonoma argomentazione non può essere riesaminato in appello se introduce censure nuove, e che il richiamo al diritto nazionale non può derogare ai requisiti dell’articolo 340 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 127 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38
  • Regolamento interno della BCE, articolo 17.2 e 17.3
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 170, 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione della presidente

La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto, come manifestamente infondato in diritto, un ricorso per risarcimento danni proposto contro la BCE. Il danno lamentato era collegato a una dichiarazione della presidente della BCE resa il 12 marzo 2020 nel corso di una conferenza stampa sulla risposta dell’istituzione alla pandemia di COVID-19.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, imprenditore italiano, aveva acquistato il 5 e 6 marzo 2020 titoli finanziari a effetto leva. Dopo la dichiarazione della presidente BCE, secondo il ricorrente, si era verificato un forte calo degli indici azionari, in particolare dell’indice della Borsa di Milano, e ciò avrebbe inciso sul valore dei titoli acquistati. Con lettera del 26 maggio 2021 egli aveva chiesto alla BCE il risarcimento dei danni asseritamente subiti, domanda respinta dall’istituzione.

Il Tribunale, investito del ricorso, ha richiamato i presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE ai sensi dell’articolo 340 TFUE: illegittimità del comportamento, danno e nesso di causalità. Ha poi ritenuto che la prima condizione difettasse, poiché le disposizioni invocate dal ricorrente non costituivano norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli. In via ulteriore, ha escluso anche il nesso causale.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 340, terzo comma, TFUE, base della responsabilità extracontrattuale della BCE. Viene poi in rilievo l’articolo 127 TFUE, relativo all’obiettivo principale del SEBC e ai compiti fondamentali di politica monetaria. Sono inoltre citati gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 del protocollo n. 4 sullo statuto del SEBC e della BCE, nonché l’articolo 17.2 e 17.3 del regolamento interno della BCE.

Sul piano processuale sono menzionati anche l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e varie disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del Tribunale, tra cui gli articoli 126, 170, 184 e 138.

Motivi di impugnazione

Il ricorrente deduceva cinque motivi principali:

  • violazione dell’obbligo di motivazione;
  • errore sulla mancata invocazione di norme intese a conferire diritti ai singoli e violazione del legittimo affidamento;
  • violazione dell’articolo 340 TFUE, sostenendo che qualsiasi comportamento illecito dovrebbe fondare la responsabilità;
  • errore sulla portata dell’abuso di potere;
  • errore sull’insussistenza del nesso di causalità.

Ragionamento della Corte

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che l’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, è distinto dalla fondatezza della motivazione stessa. Il Tribunale aveva spiegato che la prima condizione della responsabilità non era soddisfatta perché le disposizioni invocate non conferivano diritti ai singoli; ciò è sufficiente sotto il profilo motivazionale. Inoltre, una volta escluso il carattere attributivo di diritti di tali norme, il Tribunale non era tenuto a verificare se esse fossero state violate.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui la responsabilità extracontrattuale della BCE presuppone una violazione sufficientemente qualificata di una norma dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli. Il richiamo del ricorrente al diritto civile italiano è irrilevante, perché non può modificare i presupposti autonomi previsti dal diritto dell’Unione.

Quanto al secondo motivo, la Corte distingue la parte relativa al legittimo affidamento, dichiarandola irricevibile perché il principio non era stato dedotto in primo grado e richiede comunque assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti competenti dell’Unione. Nella parte restante, il motivo è ricevibile, ma infondato: le disposizioni invocate dall’interessato hanno natura istituzionale, disciplinano la ripartizione interna delle competenze, la composizione e il funzionamento degli organi della BCE e non sono destinate a tutelare interessi individuali.

La Corte approva quindi la lettura del Tribunale secondo cui l’articolo 127 TFUE, gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 del protocollo e l’articolo 17 del regolamento interno hanno carattere organizzativo e istituzionale. Non emergono elementi per considerarle norme che attribuiscano diritti ai singoli o tutelino interessi individuali.

Sul quarto motivo, la Corte rileva che in primo grado l’asserito abuso di potere era stato evocato solo come conseguenza della dedotta violazione delle disposizioni esaminate dal Tribunale. Non essendo stati sviluppati specificamente in primo grado i nuovi argomenti relativi a correttezza, buona fede e diligenza, tali censure non possono essere introdotte per la prima volta in appello.

Infine, il quinto motivo, relativo al nesso causale, è dichiarato inconferente, perché la Corte ha già respinto tutti i motivi diretti a contestare la conclusione del Tribunale sulla mancanza della prima condizione di responsabilità. La parte dell’ordinanza che affrontava il nesso causale era, dunque, resa ad abundantiam.

Decisione e effetti pratici

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e conferma l’ordinanza del Tribunale. Il sig. D’Agostino è condannato alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la responsabilità extracontrattuale della BCE richiede cumulativamente violazione qualificata di una norma dell’Unione che conferisca diritti ai singoli, danno e nesso causale;
  • norme di natura istituzionale o sulla ripartizione delle competenze non bastano, da sole, a fondare un’azione risarcitoria;
  • in appello non possono essere introdotti nuovi motivi o nuovi profili di censura rispetto al giudizio di primo grado;
  • il diritto nazionale non può alterare i presupposti della responsabilità previsti dall’articolo 340 TFUE.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unionebanca centrale europeapolitica monetariaripartizione delle competenze istituzionaliimpugnazione e motivazione

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