Corte di giustizia, Sentenza C-548/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2024. — M.M. contro Presidenza del Consiglio dei ministri e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Fondi. — Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Lavoro a tempo determinato – Procedura di stabilizzazione delle funzioni – Rinuncia ex lege ad ogni pretesa per il periodo precedente alla stabilizzazione delle funzioni – Risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di un adeguato recepimento del diritto dell’Unione. — Causa C-548/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Giudice di pace di Fondi ha chiesto alla Corte se una normativa italiana sulla stabilizzazione dei magistrati onorari, che impone la rinuncia a ogni pretesa precedente in cambio della partecipazione alla procedura o di un’indennità, fosse compatibile con varie disposizioni di diritto dell’Unione. La Corte non è entrata nel merito della compatibilità, ma ha dichiarato il rinvio irricevibile perché la decisione di rinvio non conteneva elementi sufficienti per valutare l’applicabilità della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. In particolare, mancavano dati adeguati sulla comparabilità tra le funzioni e sulle differenze retributive invocate dalla ricorrente. La Corte ha ricordato che il giudice nazionale può sempre presentare un nuovo rinvio più circostanziato.
Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile: carenze della decisione di rinvio sulla comparabilità e sulla sussistenza di una disparità retributiva tra magistrati onorari e magistrati ordinari ai fini della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La questione giuridica
Se l’articolo 288 TFUE, gli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostino a una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura di stabilizzazione dei magistrati onorari, impone la rinuncia automatica a ogni pretesa relativa a diritti derivanti dalle direttive 1999/70, 97/81 e 2003/88, sia in caso di adesione alla procedura sia in caso di mancata conferma con percezione di un’indennità ritenuta inadeguata.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile il rinvio quando la decisione di rinvio non fornisce elementi sufficienti per consentire di verificare l’applicabilità delle disposizioni invocate e, in particolare, non chiarisce se il lavoratore sia effettivamente un lavoratore a tempo determinato comparabile, se la pretesa riguardi una condizione di impiego e se la differenza di trattamento sia dimostrata e non giustificata. Nel caso di specie, non essendo state adeguatamente precisate né la comparabilità tra magistrati onorari e ordinari né la natura e l’entità della disparità retributiva dedotta, la domanda non soddisfa i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura ed è quindi irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 17, 31, 34 e 47
- Direttiva 2003/88/CE, articolo 7
- Direttiva 97/81/CE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, clausola 4
- Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, clausole 2, 4 e 5
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 94
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 105
Rinvio pregiudiziale in tema di magistratura onoraria e stabilizzazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Fondi (Italia) nell’ambito di una controversia tra una viceprocuratrice onoraria e varie amministrazioni dello Stato italiano. La questione nasce dalla disciplina italiana sulla stabilizzazione dei magistrati onorari, che condiziona la prosecuzione del rapporto o il versamento di un’indennità alla rinuncia a ogni pretesa connessa al pregresso rapporto onorario.
Fatti e procedimento principale
M.M. svolgeva dal 2001 funzioni di viceprocuratore onorario e percepiva un compenso per le udienze, senza contributi previdenziali o assistenziali. Ritenendo di essere stata discriminata rispetto ai magistrati ordinari e di aver subito un danno per la mancata trasposizione di varie direttive dell’Unione, aveva già ottenuto dal Tribunale di Roma una condanna risarcitoria nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Successivamente, ha adito il Giudice di pace di Fondi chiedendo un ulteriore risarcimento, sostenendo che la normativa nazionale la costringesse a scegliere tra la rinuncia alle proprie pretese e la cessazione dal servizio.
Normativa dell’Unione richiamata
La decisione di rinvio menzionava:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
- l’articolo 288 TFUE;
- gli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta;
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sulle ferie annuali retribuite;
- la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE;
- la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- la clausola 5 del medesimo accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, relativa alle misure di prevenzione degli abusi;
- l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione ostasse a una normativa nazionale che:
- impone ai magistrati onorari, per continuare a esercitare le funzioni, di partecipare a una procedura valutativa di stabilizzazione;
- prevede, in caso di mancato superamento o di mancata domanda, un’indennità considerata insufficiente;
- fa derivare da tale scelta una rinuncia automatica ex lege a ogni ulteriore pretesa per il periodo precedente.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto osservato che alcuni riferimenti del giudice del rinvio non richiedevano un’interpretazione autonoma, ma erano evocati solo a sostegno della lettura delle direttive e degli accordi quadro.
Quanto all’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha rilevato che tale disposizione non era pertinente, poiché la domanda riguardava la parità retributiva e non il diritto alle ferie annuali retribuite.
Per la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, ha constatato che nulla permetteva di ritenere accertato che M.M. fosse un lavoratore a tempo parziale ai sensi di tale accordo.
Quanto alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la Corte ha ricordato che occorreva verificare preliminarmente:
- se il magistrato onorario potesse essere qualificato come lavoratore a tempo determinato;
- se la differenza dedotta riguardasse una condizione di impiego;
- se vi fosse comparabilità con i magistrati ordinari;
- se la differenza fosse giustificata da ragioni oggettive.
La Corte ha però rilevato che la decisione di rinvio non conteneva elementi sufficienti per compiere tale verifica. In particolare, mancavano dati chiari sul tipo di attività svolta, sul valore e sulla natura del contenzioso trattato, sulle modalità di assunzione e soprattutto sulle differenze retributive tra magistrati onorari e ordinari. Inoltre, la domanda stessa non consentiva di capire se la pretesa economica di M.M. riguardasse una giornata lavorativa o la partecipazione a singole udienze di durata limitata.
Decisione
La Corte ha concluso che la domanda non soddisfaceva i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone al giudice nazionale di esporre in modo sufficiente il contesto di fatto e di diritto e il nesso tra le disposizioni UE invocate e la normativa nazionale controversa. Di conseguenza, il rinvio è stato dichiarato irricevibile.
Effetti pratici
La Corte non si è pronunciata nel merito sulla compatibilità dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 con il diritto dell’Unione. Ha però ricordato che il giudice del rinvio può presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, purché fornisca tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire.
Principio ricavabile
Un rinvio pregiudiziale è irricevibile quando non fornisce gli elementi fattuali e giuridici indispensabili per valutare l’applicabilità della norma dell’Unione invocata e per rispondere in modo utile alla questione proposta, in particolare in tema di comparabilità e di disparità di trattamento ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
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