Corte di giustizia, Sentenza C-579/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2024. — Anglo Austrian AAB AG contro Banca centrale europea (BCE) e Belegging-Maatschappij «Far-East» BV. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Direttiva 2013/36/UE – Accesso all’attività degli enti creditizi – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione – Portata delle competenze della BCE – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Constatazioni del Tribunale dell’Unione europea relative al diritto nazionale – Esame relativo all’eventuale snaturamento del diritto nazionale. — Causa C-579/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di Anglo Austrian AAB AG contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la revoca dell’autorizzazione bancaria disposta dalla BCE. Viene ribadito che la competenza a revocare l’autorizzazione spetta esclusivamente alla BCE, mentre le autorità nazionali conservano le competenze in materia antiriciclaggio e di vigilanza nazionale, ma le loro constatazioni possono fondare la revoca BCE. La Corte dichiara inoltre inammissibili o infondate le censure sul ruolo del Tribunale nell’interpretazione del diritto austriaco, sulla proporzionalità e sui diritti di difesa.
Impugnazione sulla revoca BCE dell’autorizzazione bancaria di Anglo Austrian AAB AG: competenza della BCE e utilizzo di constatazioni nazionali in materia antiriciclaggio e governance
La questione giuridica
Se la BCE fosse competente a revocare l’autorizzazione bancaria fondandosi su violazioni accertate in sede nazionale della normativa antiriciclaggio e di governance; se il Tribunale avesse ecceduto le proprie competenze interpretando il diritto nazionale; se la revoca fosse viziata da errori sulla necessità di una decisione nazionale definitiva, sulla gravità delle violazioni, sulla proporzionalità e sui diritti di difesa.
Principio di diritto
La Corte conferma che, nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, la BCE è competente in via esclusiva a revocare l’autorizzazione di un ente creditizio, anche quando la revoca si fondi su violazioni della normativa antiriciclaggio e di governance accertate dalle autorità nazionali e recepite nel diritto interno. La BCE può basarsi sul pertinente diritto dell’Unione e sulla normativa nazionale di recepimento delle direttive applicabili; il Tribunale non eccede le proprie competenze se verifica, ai fini del sindacato sulla decisione BCE, il contenuto del diritto nazionale, salvo il solo controllo dell’eventuale snaturamento manifesto. Le censure sull’assenza di una decisione nazionale definitiva, sulla gravità delle violazioni, sulla proporzionalità e sui diritti di difesa sono respinte perché in parte irricevibili e in parte infondate.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 252 TFUE
- Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)
- Articolo 18 direttiva 2013/36/UE
- Articolo 67 direttiva 2013/36/UE
- Articolo 74 direttiva 2013/36/UE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4 regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 9 regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 14 regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 80 regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 83 regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 32 regolamento (UE) n. 468/2014
- Direttiva 2005/60/CE
- Direttiva (UE) 2015/849
- Regolamento (UE) n. 648/2012
Revoca dell’autorizzazione bancaria e competenze BCE
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Anglo Austrian AAB AG, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione BCE di revoca dell’autorizzazione bancaria. La controversia si inserisce nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico e concerne il rapporto tra competenze della BCE e constatazioni delle autorità nazionali in materia di antiriciclaggio e governance interna.
Fatti e procedimento principale
La banca, ente creditizio meno rilevante stabilito in Austria, era stata oggetto di un progetto di revoca presentato dalla FMA alla BCE ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 468/2014. La BCE ha poi revocato l’autorizzazione con decisione del 14 novembre 2019, ritenendo che la banca avesse commesso violazioni continue e ripetute delle norme antiriciclaggio e dei requisiti di governance interna, tali da giustificare la revoca ai sensi dell’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, in relazione all’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o).
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2013/36/UE (CRD IV), soprattutto gli articoli 18, 67 e 74;
- il regolamento (UE) n. 1024/2013, in particolare gli articoli 4, 9 e 14;
- il regolamento (UE) n. 468/2014, in particolare gli articoli 80, 83 e 32;
- la normativa austriaca BWG e FM-GwG, richiamata dal Tribunale per valutare le violazioni accertate a livello nazionale.
I considerando 28, 29 e 34 del regolamento n. 1024/2013 sono centrali per il riparto di competenze: le autorità nazionali restano competenti per il contrasto al riciclaggio e la tutela dei consumatori, ma la BCE applica il diritto sostanziale rilevante ai fini dei suoi compiti di vigilanza, inclusa la revoca delle autorizzazioni.
Motivi dell’impugnazione
La ricorrente, sostenuta dall’azionista Belegging-Maatschappij "Far-East" BV, deduceva sette motivi, tra cui:
- l’incompetenza della BCE in materia antiriciclaggio;
- l’asserito sconfinamento del Tribunale nell’interpretazione del diritto nazionale;
- errori nella lettura delle decisioni nazionali e nel rapporto tra FM-GwG e BWG;
- la mancata applicazione del principio di proporzionalità;
- la violazione dei diritti di difesa e altri vizi procedurali.
Ragionamento della Corte sulla competenza della BCE
La Corte ribadisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1024/2013 attribuisce alla BCE la competenza esclusiva a rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi. L’articolo 14, paragrafo 5, prevede che la BCE possa revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, anche sulla base di una proposta dell’autorità nazionale competente.
La Corte precisa che il fatto che gli Stati membri rimangano competenti per l’attuazione della normativa antiriciclaggio non incide sulla competenza esclusiva della BCE a revocare l’autorizzazione quando ricorrano i presupposti dell’articolo 18, lettera f), della direttiva CRD IV. La distinzione tra "compiti" e "poteri" invocata dalla ricorrente non esclude che la BCE disponga dei poteri necessari per esercitare il compito di revoca.
Potere del Tribunale di esaminare il diritto nazionale
La Corte respinge la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe oltrepassato i propri limiti valutando il diritto austriaco. Richiamando la giurisprudenza su Versobank e altri precedenti, afferma che, quando la BCE applica la normativa nazionale di recepimento di una direttiva nell’esercizio dei suoi compiti, il giudice dell’Unione può esaminarne il contenuto, restando vincolato solo dal divieto di snaturamento manifesto del diritto nazionale. Non vi è quindi alcuna violazione dell’articolo 263 TFUE o dell’articolo 267 TFUE.
Valutazione delle decisioni nazionali e della definitività degli accertamenti
Quanto alla pretesa necessità che le violazioni fossero accertate con una decisione nazionale definitiva e giurisdizionalmente confermata, la Corte osserva che la ricorrente non dimostra uno snaturamento del diritto austriaco da parte del Tribunale. Il Tribunale aveva ritenuto che la revoca potesse fondarsi anche su decisioni amministrative nazionali divenute definitive, e tale approccio non è ritenuto erroneo.
La Corte precisa inoltre che la questione non è se la BCE abbia semplicemente sanzionato violazioni antiriciclaggio, ma se potesse utilizzare tali constatazioni come base per la revoca dell’autorizzazione: risposta affermativa, in presenza dei presupposti previsti dal diritto dell’Unione e nazionale di recepimento.
Gravità delle violazioni e proporzionalità
La Corte conferma che l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva CRD IV non richiede testualmente che le violazioni siano "gravi"; basta che ricorra una delle circostanze previste dalla disposizione. Di conseguenza, non è viziata la valutazione del Tribunale secondo cui una serie di violazioni ripetute e non corrette poteva giustificare la revoca.
Sul principio di proporzionalità, la Corte respinge le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti o a contestare il peso attribuito alle misure correttive adottate dalla banca. La revoca non è ritenuta, in astratto, sproporzionata per il solo fatto che siano state adottate misure meno incisive o che le violazioni risalgano a qualche anno prima, se permangono gli elementi che compromettono la sana e prudente gestione dell’ente.
Diritti di difesa e accesso al fascicolo
La Corte conferma la posizione del Tribunale secondo cui la BCE non era tenuta a comunicare alla banca la parte riservata del fascicolo, in forza dell’articolo 32 del regolamento n. 468/2014. Inoltre, il fatto che la revoca fosse fondata su decisioni amministrative e sentenze nazionali delle quali la banca era destinataria o parte esclude la violazione dei diritti di difesa prospettata dalla ricorrente.
Esito finale
Tutti i motivi di impugnazione sono respinti, taluni per irricevibilità, altri per infondatezza. La Corte conferma quindi integralmente la sentenza del Tribunale e la decisione BCE di revoca dell’autorizzazione della Anglo Austrian AAB AG. La ricorrente è condannata alle spese, mentre l’azionista sopporta le proprie.
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