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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-741/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2024. — Casino de Spa SA e a. contro État belge (SPF Finances). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera i) – Esenzioni – Scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro – Presupposti e limiti – Principio della neutralità fiscale – Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale – Diritto al rimborso – Arricchimento senza causa – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Domanda di rimborso dell’imposta sotto forma di risarcimento dei danni. — Causa C-741/22

Giurisprudenza europea62022CJ0741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la disciplina belga che esentava le lotterie online ma non gli altri giochi d’azzardo online. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE il trattamento differenziato solo se le differenze tra le due categorie incidono davvero sulla decisione del consumatore medio; il giudice nazionale deve comunque disapplicare la norma incompatibile, nonostante il mantenimento degli effetti disposto dalla corte costituzionale. La Corte ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente riscossa, salvo arricchimento senza causa, ma ha escluso che un concorrente possa ottenere, come risarcimento, l’equivalente dell’IVA per il solo fatto che altri abbiano beneficiato di un’esenzione che si assume aiuto di Stato.

IVA su giochi d’azzardo online: compatibilità con la direttiva 2006/112 dell’esenzione per le lotterie e disapplicazione della normativa nazionale mantenuta in vigore dalla corte costituzionale; diritto al rimborso e esclusione del risarcimento fondato su aiuto di Stato

La questione giuridica

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale ostino a una disciplina nazionale che esenta le lotterie online ma assoggetta a IVA gli altri giochi d’azzardo online; se, in caso affermativo, il giudice nazionale debba disapplicare la normativa anche se la corte costituzionale ne ha mantenuto gli effetti; se il soggetto passivo abbia diritto al rimborso dell’IVA indebitamente riscossa; e se l’eventuale esenzione favorevole ad altri operatori costituisca aiuto di Stato tale da consentire un risarcimento pari all’IVA versata.

Principio di diritto

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, non vieta a uno Stato membro di esentare dall’IVA le lotterie online e di assoggettare ad IVA altri giochi d’azzardo online, se le differenze oggettive tra le due categorie sono idonee a incidere in modo significativo sulla scelta del consumatore medio. Se una normativa nazionale è incompatibile con tale disposizione, il giudice nazionale deve disapplicarla anche quando una sentenza della corte costituzionale ne abbia mantenuto gli effetti. Il soggetto passivo ha diritto al rimborso dell’IVA riscossa in violazione del diritto UE, salvo arricchimento senza causa; invece, l’eventuale esenzione concessa ad altri operatori non consente di ottenere, a titolo di risarcimento, un importo equivalente all’IVA versata, neppure invocando l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera i)

IVA su lotterie online, giochi d’azzardo e rimborso dell’imposta indebitamente riscossa

La sentenza, resa in rinvio pregiudiziale dal tribunal de première instance de Liège, riguarda la disciplina belga dell’IVA applicabile ai giochi d’azzardo online e le conseguenze del mantenimento degli effetti di una norma nazionale annullata dalla Corte costituzionale belga. La controversia oppone numerose società operanti nel settore del gaming all’amministrazione fiscale belga, in relazione all’IVA dovuta per il periodo 1º luglio 2016-21 maggio 2018, oltre ad ammende e interessi.

Fatti e procedimento principale

Le società ricorrenti fanno parte dell’Unità IVA Gaming Ardent e offrono giochi online. In Belgio, tali attività erano esenti da IVA fino al 1º luglio 2016; con la legge programmatica del 1º luglio 2016 l’esenzione fu soppressa per gli altri giochi d’azzardo online, restando invece per le lotterie. La Cour constitutionnelle annullò successivamente le disposizioni, ma ne mantenne gli effetti per il passato, per ragioni di bilancio e amministrative.

A seguito di tali decisioni, il gruppo Gaming Ardent chiese il rimborso dell’IVA assolta nel periodo interessato. L’amministrazione contestò la domanda e liquidò IVA, ammende e interessi. Il giudice del rinvio sottopose alla Corte sei questioni, relative a neutralità fiscale, primato del diritto UE, rimborso dell’indebito e aiuti di Stato.

Normativa rilevante

La disposizione centrale è l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, che esenta da IVA le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro. Nel diritto dell’Unione rilevano anche l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 107 e 108, paragrafo 3, TFUE, e i principi di neutralità fiscale, effettività e primato.

Questioni di uguaglianza fiscale tra lotterie e altri giochi d’azzardo

La Corte ha ricordato che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), lascia agli Stati membri un ampio margine nel fissare condizioni e limiti dell’esenzione, ma tale margine incontra il limite del principio di neutralità fiscale. Quest’ultimo vieta di trattare in modo diverso prestazioni di servizi simili, cioè in concorrenza tra loro, dal punto di vista del consumatore medio.

Nel caso dei giochi d’azzardo, la valutazione deve tener conto non solo delle caratteristiche intrinseche del gioco, ma anche del contesto in cui esso si svolge, incluse eventuali differenze culturali, le probabilità di vincita, i limiti di puntata, la possibilità di interazione e il tempo che intercorre tra la partecipazione e la determinazione del vincitore. La Corte ha rilevato che, nella normativa belga, le lotterie sono caratterizzate dal fatto che il vincitore è determinato unicamente dal caso e che il periodo di attesa per il risultato può essere significativo; tali differenze oggettive possono incidere sulla scelta del consumatore medio.

La Corte ha invece escluso che siano pertinenti, in linea di principio, l’identità del gestore, la forma giuridica, la categoria di licenza, i regimi di controllo e regolamentazione o gli obiettivi generali perseguiti dal legislatore nazionale. Ha quindi concluso che l’esenzione delle lotterie online e la tassazione degli altri giochi online non violano di per sé la neutralità fiscale, purché il giudice nazionale verifichi che le differenze siano effettivamente idonee a influenzare la scelta del consumatore medio.

Primato del diritto dell’Unione e mantenimento degli effetti deciso dalla corte costituzionale

Quanto alla terza questione, la Corte ha riformulato il quesito in termini di primato e leale cooperazione. Ha affermato che il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni incompatibili con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto alla luce della neutralità fiscale, anche se la corte costituzionale nazionale abbia deciso di mantenere gli effetti della norma annullata.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il giudice nazionale, investito di una controversia rientrante nel diritto UE, deve garantire la piena efficacia di quest’ultimo e non può attendere la rimozione della norma incompatibile tramite procedure interne. Solo la Corte può, in via eccezionale, limitare temporalmente gli effetti della propria interpretazione; i giudici nazionali non possono attribuire priorità provvisoria a norme interne in contrasto con il diritto UE avente effetto diretto.

Diritto al rimborso dell’IVA indebitamente riscossa

Sulla quarta questione, la Corte ha inquadrato la domanda come relativa alle norme UE sulla ripetizione dell’indebito. Ha ribadito che il rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza naturale dei diritti attribuiti ai singoli dalle norme violate.

Tuttavia, il rimborso può essere negato se comporta un arricchimento senza causa del soggetto passivo. Tale eccezione va interpretata restrittivamente, poiché il trasferimento dell’imposta sui clienti non esclude automaticamente un danno economico per l’operatore. Spetta al giudice nazionale effettuare una valutazione economica complessiva delle circostanze rilevanti. La Corte ha quindi riconosciuto, in linea di principio, il diritto al rimborso dell’IVA riscossa in violazione della direttiva 2006/112, salvo arricchimento senza causa.

Aiuti di Stato e impossibilità di ottenere un risarcimento equivalente all’IVA

Quanto alla sesta questione, la Corte ha riformulato il quesito in riferimento all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Ha ricordato che i giudici nazionali devono trarre tutte le conseguenze dell’eventuale esecuzione illegittima di un aiuto di Stato e che possono essere chiamati a statuire anche su azioni risarcitorie promosse dai concorrenti danneggiati.

Tuttavia, l’eventuale illegittimità, sotto il profilo degli aiuti di Stato, di un’esenzione fiscale concessa ad altri operatori non incide sulla legittimità della riscossione dell’imposta dovuta dal ricorrente. Di conseguenza, il contribuente che non ha beneficiato dell’esenzione non può sottrarsi al pagamento dell’IVA chiedendo, sotto forma di risarcimento dei danni, un importo equivalente all’imposta versata. La Corte ha quindi escluso che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE consenta un simile ristoro.

Quinta questione assorbita

La quinta questione, relativa all’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, è stata dichiarata assorbita dalla risposta fornita alla sesta questione e non ha ricevuto autonoma trattazione nel dispositivo.

Dispositivo

La Corte ha deciso che:

  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto con il principio di neutralità fiscale, non osta alla differenziazione tra lotterie online e altri giochi d’azzardo online se le differenze oggettive incidono sulla scelta del consumatore medio;
  • il giudice nazionale deve disapplicare la normativa incompatibile, anche se la corte costituzionale ne abbia mantenuto gli effetti;
  • il soggetto passivo ha diritto al rimborso dell’IVA indebitamente riscossa, salvo arricchimento senza causa;
  • un’esenzione fiscale che costituisca aiuto di Stato illegittimo non consente al contribuente escluso di ottenere un importo equivalente all’IVA versata a titolo di risarcimento dei danni.

Come è indicizzato

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