Corte di giustizia, Sentenza C-709/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2024. — Syndyk Masy Upadłości A contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 273 e 395 – Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 – Lotta contro la frode in materia di IVA – Meccanismo del pagamento frazionato – Conto IVA di un soggetto passivo in fallimento – Trasferimento delle somme depositate su tale conto su domanda del curatore fallimentare. — Causa C-709/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato la compatibilità con il diritto dell’Unione del sistema polacco del pagamento frazionato dell’IVA, anche per quanto riguarda la limitazione dell’uso dei fondi del conto IVA separato. Ha ritenuto che tale meccanismo rientri nell’autorizzazione concessa alla Polonia per combattere la frode IVA e non violi la direttiva 2006/112/CE né, nel caso concreto, il principio di neutralità. Le questioni relative alla Carta e ai principi generali dell’Unione sono state dichiarate irricevibili per difetto di collegamento sufficiente con il diritto dell’Unione o per carenza di motivazione del rinvio.
IVA, meccanismo del pagamento frazionato e conto IVA separato: compatibilità della limitazione di utilizzo dei fondi con la direttiva 2006/112/CE e la decisione di esecuzione 2019/310, in un contesto di insolvenza.
La questione giuridica
Se gli articoli 273 e 395 della direttiva 2006/112/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2019/310 ostino a una disciplina polacca del meccanismo del pagamento frazionato che vincola i fondi accreditati sul conto IVA separato del fornitore, consentendone l’uso solo per specifici pagamenti; se tale disciplina violi il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta; e se essa sia incompatibile con i principi di Stato di diritto, certezza del diritto, leale cooperazione e buon andamento dell’amministrazione.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che gli articoli 273 e 395 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2019/310, non ostano a una normativa nazionale sul meccanismo del pagamento frazionato che preveda l’accredito dell’IVA su un conto separato e ne limiti l’utilizzo a determinati pagamenti, poiché tale disciplina non costituisce una deroga non autorizzata all’articolo 206 della direttiva, non appare sproporzionata rispetto all’obiettivo di contrasto alle frodi e non incide, nel caso di specie, sul principio di neutralità dell’IVA. La seconda questione è stata dichiarata irricevibile perché la fattispecie del pagamento di un’imposta fondiaria con fondi del conto IVA non rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione; la terza è parimenti irricevibile per insufficienza della motivazione del rinvio.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 206 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 226 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/310
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/559
- Regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
IVA, meccanismo del pagamento frazionato e conto IVA separato
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu in una controversia tra un curatore fallimentare e l’amministrazione tributaria polacca. Il tema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione del sistema polacco del pagamento frazionato dell’IVA, con particolare riguardo al blocco e al trasferimento dei fondi depositati sul conto IVA separato di un soggetto passivo in fallimento.
Fatti e procedimento principale
Il curatore fallimentare aveva chiesto di trasferire le somme presenti sul conto IVA del fallito sul conto della massa fallimentare, per pagare un’imposta fondiaria comunale. L’amministrazione aveva respinto la domanda, decisione confermata in sede di reclamo. Il giudice nazionale ha rilevato che, secondo il diritto polacco, il conto IVA separato può essere usato solo per determinati pagamenti, in particolare verso l’erario o per l’IVA dovuta ai fornitori, e che lo sblocco delle somme richiede l’autorizzazione dell’autorità fiscale.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama principalmente la direttiva 2006/112/CE, in particolare:
- articolo 206, sul pagamento dell’importo netto dell’IVA e sugli acconti provvisori;
- articolo 226, relativo agli elementi obbligatori della fattura;
- articolo 273, sugli ulteriori obblighi consentiti agli Stati membri per assicurare la corretta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni;
- articolo 395, che consente deroghe speciali autorizzate dal Consiglio all’unanimità. È inoltre richiamata la decisione di esecuzione (UE) 2019/310, adottata ai sensi dell’articolo 395 della direttiva, nonché il regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza. Il giudice nazionale aveva invocato anche gli articoli 17, 41, 51 e 52 della Carta, l’articolo 2 TUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Il meccanismo polacco del pagamento frazionato
La sentenza descrive il sistema polacco come un meccanismo in cui l’IVA è versata su un conto bancario IVA separato, distinto e vincolato, mentre l’importo netto è pagato su un conto ordinario del fornitore. I fondi del conto IVA possono essere usati solo in modo limitato, in particolare per versare l’IVA all’amministrazione fiscale o per pagare l’IVA indicata nelle fatture dei fornitori. La decisione di esecuzione 2019/310 ha autorizzato la Polonia a introdurre tale misura speciale per contrastare le frodi IVA.
Prima questione pregiudiziale: compatibilità con la direttiva 2006/112 e la decisione 2019/310
La Corte afferma che nessuna disposizione della direttiva 2006/112 impone obblighi specifici agli Stati membri quanto a un meccanismo di pagamento frazionato come quello in causa. L’articolo 206 consente agli Stati membri di prevedere una scadenza diversa o acconti provvisori, e il sistema polacco non viola tale disposizione perché il soggetto passivo non è tenuto a prefinanziare l’IVA oltre quanto previsto dal sistema ordinario.
La Corte osserva inoltre che la decisione di esecuzione 2019/310, pur deroga formalmente all’articolo 226 della direttiva, è stata adottata proprio per consentire alla Polonia di istituire un regime di conto separato e bloccato ai fini IVA. Ne consegue che il meccanismo nazionale non eccede l’autorizzazione concessa dal Consiglio e non costituisce una deroga non autorizzata all’articolo 206.
Quanto al principio di neutralità, la Corte rileva che il giudice del rinvio non ha indicato un nesso sufficiente tra tale principio e le condizioni di utilizzo/sblocco dei fondi nel caso di insolvenza. Sul principio di proporzionalità, la Corte valorizza il fatto che la misura è limitata alle operazioni indicate, riguarda pagamenti mediante bonifico elettronico, opera su fatture oltre una certa soglia e non comporta un blocco assoluto delle somme, poiché esse possono essere usate per specifici pagamenti fiscali. La misura è quindi ritenuta proporzionata all’obiettivo di contrastare le frodi IVA.
Seconda questione pregiudiziale: Carta dei diritti fondamentali
La Corte dichiara irricevibile la seconda questione. Richiama il principio secondo cui la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Nel caso di specie, poiché nessuna delle disposizioni dell’Unione considerate impone obblighi specifici agli Stati membri in relazione alla fattispecie, il collegamento con il diritto dell’Unione è insufficiente.
Inoltre, la controversia principale riguarda il rifiuto di autorizzare il trasferimento di fondi dal conto IVA per pagare un’imposta fondiaria comunale, materia non disciplinata dalla direttiva 2006/112. Per questa ragione, la normativa polacca non costituisce, in tale aspetto, un’«attuazione del diritto dell’Unione».
Terza questione pregiudiziale: principi di Stato di diritto, certezza del diritto e buona amministrazione
Anche la terza questione è dichiarata irricevibile. La Corte rileva che la decisione di rinvio non espone in modo sufficiente le ragioni per cui l’interpretazione dell’articolo 2 TUE, dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta sarebbe necessaria per risolvere la controversia. Il solo richiamo a una possibile incoerenza tra la disciplina del pagamento frazionato e le norme nazionali sul fallimento non basta a stabilire il necessario collegamento con tali principi dell’Unione.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che gli articoli 273 e 395 della direttiva 2006/112/CE, nonché la decisione di esecuzione (UE) 2019/310, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che limita l’uso dell’IVA depositata su un conto IVA separato a specifici pagamenti, in particolare all’IVA dovuta all’amministrazione tributaria o a quella indicata nelle fatture dei fornitori.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori e per i professionisti dell’insolvenza, la pronuncia conferma che, almeno nel perimetro dell’autorizzazione europea concessa alla Polonia, il conto IVA separato può essere fortemente vincolato senza violare il diritto dell’Unione. La sentenza segnala anche che questioni legate all’uso dei fondi del conto IVA per debiti diversi dall’IVA, come imposte comunali nel contesto fallimentare, non sono automaticamente coperte dalla Carta se la disciplina nazionale non attua specificamente il diritto dell’Unione.
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