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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-63/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2024. — Sagrario e a. contro Subdelegación del Gobierno en Barcelona. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 16, paragrafo 3 – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del soggiornante – Conseguenze – Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari – Motivo indipendente dalla loro volontà – Presenza di figli minori – Articolo 15, paragrafo 3 – Condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – Nozione di “situazioni particolarmente difficili” – Portata – Articolo 17 – Esame individuale – Diritto di essere ascoltato. — Causa C-63/23

Giurisprudenza europea62023CJ0063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata della clausola sulle "situazioni particolarmente difficili" della direttiva sul ricongiungimento familiare: essa non copre automaticamente la perdita del permesso per ragioni non imputabili ai familiari né il solo fatto che vi siano minori nel nucleo. Tuttavia, prima di negare il rinnovo del titolo, le autorità nazionali devono compiere un esame individuale della situazione complessiva e ascoltare gli interessati. Per i minori, la Carta richiede che siano messi in condizione di essere effettivamente sentiti.

Ricongiungimento familiare: l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 non impone il rilascio di un permesso autonomo per sola perdita involontaria del titolo o per la sola presenza di figli minori, ma l’articolo 17 impone un esame individuale e l’ascolto degli interessati prima del diniego di rinnovo.

La questione giuridica

Se l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che impone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai familiari del soggiornante in caso di perdita del titolo per motivi indipendenti dalla loro volontà o per la sola presenza di minori; se l’articolo 17 consenta un diniego automatico del rinnovo senza valutazione individuale; e se, quando il diniego riguarda minori, essi debbano essere specificamente ascoltati.

Principio di diritto

L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 impone agli Stati membri di prevedere il rilascio di un permesso autonomo solo in presenza di situazioni familiari di particolare gravità o vulnerabilità che creino un effettivo bisogno di protezione; non basta, di per sé, che il titolo sia perso per ragioni indipendenti dalla volontà dei familiari o che nel nucleo vi siano figli minori. Viceversa, l’articolo 17 osta a una disciplina che consenta il diniego di rinnovo senza una valutazione individuale di tutti gli elementi rilevanti e senza aver ascoltato gli interessati; se la decisione concerne un minore, lo Stato deve garantirgli una possibilità reale ed effettiva di esprimersi in funzione dell’età e della maturità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 15, paragrafi 1, 3 e 4, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 16, paragrafo 3, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 17, direttiva 2003/86/CE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2004/38/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 24, 33, paragrafo 1, e 47

Ricongiungimento familiare, permesso autonomo e diniego di rinnovo del soggiorno

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 5 de Barcelona in una controversia tra una madre e i suoi due figli minorenni, da un lato, e l’autorità amministrativa spagnola, dall’altro, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento familiare. La Corte interpreta in particolare gli articoli 15 e 17 della direttiva 2003/86/CE, oltre ad alcune disposizioni della Carta.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale erano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, collegato alla posizione del soggiornante, marito della madre e padre dei due minori. Dopo il rigetto del rinnovo o del permesso del soggiornante per la presenza di un precedente penale, l’autorità spagnola ha respinto anche le domande dei familiari, applicando la normativa nazionale che subordinava il rinnovo alla validità del titolo del soggiornante.

Il giudice del rinvio osservava che la decisione amministrativa era stata adottata senza una valutazione individuale delle circostanze familiari ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/86 e senza una procedura idonea a far valere eventuali situazioni particolarmente difficili ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase.

Quadro normativo rilevante

La direttiva 2003/86 ha lo scopo di fissare le condizioni di esercizio del diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri. La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 15, paragrafo 1, sul diritto al permesso di soggiorno autonomo dopo un periodo massimo di cinque anni;
  • l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, che impone agli Stati membri di adottare disposizioni atte a garantire un permesso autonomo quando lo richiedano "situazioni particolarmente difficili";
  • l’articolo 16, paragrafo 3, che consente il ritiro o il mancato rinnovo del permesso del familiare quando viene meno il soggiorno del soggiornante e non sussiste ancora un diritto autonomo;
  • l’articolo 17, che impone di considerare natura e solidità dei vincoli familiari, durata del soggiorno e legami con il paese d’origine.

Sono inoltre richiamati gli articoli 7, 24, 33 e 47 della Carta, nonché, per analogia, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE.

Prime tre questioni pregiudiziali: portata delle "situazioni particolarmente difficili"

La Corte chiarisce che la nozione di "situazioni particolarmente difficili" non è definita dalla direttiva, ma non può essere lasciata alla discrezionalità illimitata degli Stati membri. L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, riconosce infatti un vero diritto per i familiari interessati e obbliga gli Stati membri a predisporre una tutela effettiva.

Secondo la Corte, tali situazioni presuppongono circostanze di particolare gravità, sofferenza, precarietà o vulnerabilità, eccedenti il rischio normale della vita familiare. La nozione non si limita alla rottura del vincolo familiare, potendo ricomprendere anche ipotesi come violenza domestica, matrimoni forzati o rischio di mutilazioni genitali femminili, come già emerso nella giurisprudenza richiamata e nei lavori preparatori della direttiva.

Tuttavia, la Corte esclude che:

  • la sola presenza di figli minori basti automaticamente a integrare una situazione particolarmente difficile;
  • la sola perdita del permesso per motivi indipendenti dalla volontà dei familiari imponga, di per sé, il rilascio di un permesso autonomo.

La sentenza precisa che il titolo dei familiari resta, fino all’acquisizione di un diritto autonomo, un diritto derivato da quello del soggiornante. Se il soggiornante perde il suo titolo per ragioni proprie, è in linea di principio legittimo che ciò incida anche sui titoli dei familiari.

Quarta, quinta e sesta questione: esame individuale e diritto di essere ascoltati

Quanto all’articolo 17 della direttiva 2003/86, la Corte ribadisce che il diniego di rinnovo non può essere automatico. L’autorità nazionale deve effettuare una valutazione individuale che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti della situazione familiare, compresi, ove necessario, l’età dei minori, la loro situazione nel paese d’origine e il grado di dipendenza dai genitori.

La Corte afferma quindi che una normativa nazionale che consenta un diniego di rinnovo senza esame individuale della situazione è contraria all’articolo 17.

Sotto il profilo procedurale, il diritto di essere ascoltato vale anche nel contesto del ricongiungimento familiare: prima di una decisione che può incidere gravemente sui loro interessi, i familiari devono poter presentare utilmente il proprio punto di vista. La Corte richiama il principio generale dei diritti della difesa e il dovere di motivazione adeguata.

Per i minori, la Corte richiama l’articolo 24 della Carta: non impone necessariamente un’audizione orale formale, ma richiede che il minore abbia una reale e effettiva possibilità di esprimere la propria opinione, in funzione dell’età e della maturità. Spetta quindi agli Stati membri predisporre procedure e condizioni idonee a consentire tale espressione.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che non impone il rilascio di un permesso autonomo ai familiari che abbiano perso il titolo per motivi indipendenti dalla loro volontà o che siano minori;
  • l’articolo 17 osta invece a una normativa che consenta il diniego di rinnovo senza previo esame individuale e senza ascolto degli interessati;
  • quando la decisione riguarda un minore, occorre garantirgli una possibilità reale ed effettiva di essere ascoltato, commisurata alla sua età e maturità.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza distingue nettamente tra il piano sostanziale dell’articolo 15, che non crea una tutela automatica in ogni ipotesi di perdita del titolo del soggiornante, e il piano procedurale dell’articolo 17, che impone un vaglio individuale rigoroso. In materia di diniego o rinnovo dei titoli per ricongiungimento familiare, le autorità non possono limitarsi a un’applicazione meccanica della dipendenza dal soggiornante e devono sempre verificare se il caso concreto presenti profili di particolare vulnerabilità, specie quando siano coinvolti minori.

Come è indicizzato

Materiericongiungimento familiareimmigrazionediritti fondamentalitutela dei minoridiritto di soggiorno

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