Sentenza del 19/01/2022 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di dieci cartelle di pagamento (riguardanti IVA, IRPEF, IRAP, imposta di registro e CUT) per varî anni perché, secondo il ricorrente, le cartelle non sarebbero mai state notificate e ne è venuto a conoscenza solo tramite gli estratti di ruolo rilasciati il 6/2/2020.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo: ai sensi dell'art.12 comma 4‑bis del D.P.R. 602/73 (come modificato dall'art.3‑bis del D.L. 21.10.2021 n.146, conv. con L. 17.12.2021 n.215) l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio ex art.80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, o per riscossione dovuta da soggetti pubblici indicati nel Regolamento (D.M. 18.1.2008 n.40) in relazione all'art.48‑bis del DPR 602/73, o per perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie tali condizioni non sono state invocate né dimostrate. Per le eccezionali ragioni che l'inammissibilità è stata pronunciata sulla base di normativa sopravvenuta, il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c.
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973 art.12 comma 4‑bis
"L'Estratto di Ruolo non è impugnabile. Il Ruolo e la Cartella di Pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, ... oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La norma esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo; solo se il debitore dimostra specifici pregiudizi collegati all'iscrizione a ruolo (partecipazione a gare, riscossione da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici) è ammessa la diretta impugnazione del ruolo o della cartella che si assume invalidamente notificata.
D.L. 21.10.2021 n.146, art.3‑bis (conv. L. 17.12.2021 n.215)
Ha introdotto la versione vigente dell'art.12 comma 4‑bis del DPR 602/73; il Tribunale ha applicato tale modifica normativa anche se sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso, motivando la compensazione delle spese.
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) art.80 comma 4
Richiamato dalla norma come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio rilevante (ad esempio impedimento o esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento).
D.Lgs. 546/1992 art.19
Norma richiamata come riferimento procedurale in materia di giurisdizione e competenze per le controversie tributarie; utilizzata dal giudice per il corretto inquadramento del ricorso.
Codice di procedura civile art.92 comma 2
Consente al giudice, per ragioni eccezionali (qui l'applicazione di normativa sopravvenuta che ha inciso sull'ammissibilità), di disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di norma, non è impugnabile autonomamente: la mera conoscenza della pretesa tramite estratto non consente l'instaurazione della controversia se non sussistono i casi eccezionali previsti dalla legge.
- Per poter impugnare direttamente il ruolo o la cartella senza aver ricevuto regolare notifica è necessario dimostrare un danno specifico derivante dall'iscrizione a ruolo (es. esclusione da gare per effetto dell'art.80 codice appalti, impossibilità di ottenere somme dovute da enti pubblici o perdita di benefici amministrativi).
- Se si ritiene di non aver ricevuto la cartella, prima di proporre ricorso basato sull'estratto è opportuno: richiedere all'ente la documentazione della notifica, valutare l'esistenza di un pregiudizio rilevante ai sensi dell'art.12 comma 4‑bis DPR 602/73 e, se necessario, raccogliere prove (comunicazioni, bandi di gara o documenti che dimostrino la perdita di un beneficio) da allegare al giudizio.
- Le modifiche legislative sopravvenute possono incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già depositati; in casi del genere il giudice può compensare le spese processuali.
- In assenza dei presupposti eccezionali, il rimedio corretto è verificare e impugnare la cartella di pagamento effettivamente notificata (se e quando notificata) oppure attivare gli strumenti amministrativi per ottenere prova della notifica e/o la sospensione della procedura di riscossione.
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