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Sentenza

Sentenza n. 7839/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero (Romania), con nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta (istanza n. 25816 inoltrata il 15.10.2025);

Giustizia amministrativa202602368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto all'istanza presentata il 15 ottobre 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. La ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento entro i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e che tali termini fossero inutilmente decorsi senza l'adozione di un provvedimento conclusivo. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'accoglimento dell'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere e la protrazione dell'inerzia oltre il termine previsto. Nel caso concreto, l'obbligo del Ministero deriva dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Quest'ultima disposizione impone all'autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era decorso senza l'adozione del provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sull'istanza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta della ricorrente, provveda entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È indicato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione è titolare di uno specifico obbligo di provvedere e il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, una volta ricevuta la documentazione completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi.
  • Quando l'amministrazione permane inerte, il giudice amministrativo può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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