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Ordinanza

Ordinanza n. 177/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 287/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 287/2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non indica il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito dedotti nel ricorso introduttivo; emerge soltanto che l'impresa chiedeva una misura cautelare a tutela di un interesse di natura pretensiva e lamentava, in appello, l'erroneità del rigetto disposto dal TAR.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la misura richiesta. In particolare, le argomentazioni dell'appellante non hanno fatto emergere con l'evidenza necessaria in sede cautelare il fumus boni iuris del gravame. L'assenza di un fumus sufficientemente evidente ha impedito una considerazione isolata del periculum in mora. Inoltre, il giudice ha rilevato che l'interesse azionato era pretensivo, sicché anche l'eventuale accoglimento della domanda cautelare non avrebbe comportato nell'immediato l'ottenimento del bene della vita perseguito. Le spese della fase d'appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la concessione della misura richiede che le censure facciano emergere con sufficiente evidenza il fumus boni iuris; in mancanza, il periculum in mora non può essere valutato isolatamente per concedere la tutela.
  • Quando l'interesse azionato è di natura pretensiva, la misura cautelare non può essere accordata se, anche ove concessa, non consentirebbe nell'immediato il conseguimento del bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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