Sentenza del 23/07/2020 n. 15723 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo (mancata individuazione degli immobili utilizzati come parametro e carenza della motivazione circa la non omogeneita' e l'effetto concreto della riqualificazione sulla singola unita'). Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario dei contribuenti. Le spese sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento per revisione parziale del classamento (microzona "Roma 3, Trastevere") ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335: i ricorrenti lamentavano, tra l'altro, carenza e contraddittorieta' della motivazione, omesso esame di fatti decisivi (nullita' degli atti presupposti, mancata comunicazione di documenti), violazione del diritto di difesa per mancata indicazione degli immobili-parametro utilizzati per la comparazione, erronea ripartizione dell'onere della prova, e non omogeneita' della microzona e dei comparatori adottati dall'Agenzia
Norme richiamate
Legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 335 e 336
Consente la revisione parziale del classamento per microzone quando il rapporto tra valore di mercato e valore catastale si scosti significativamente; la Corte enfatizza che, per tali revisioni di carattere 'diffuso', l'amministrazione deve fornire una motivazione rigorosa che indichi i presupposti di fatto e i criteri applicativi impiegati per riclassare la singola unita' immobiliare
Legge n. 212 del 2000, articolo 7 (Statuto del contribuente)
Impone obblighi informativi e motivazionali dell'atto impositivo a tutela del diritto di difesa del contribuente; la Corte richiama questo principio per dire che la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni dell'intervento
D.P.R. n. 138 del 1998, articolo 8
Elenca parametri estimativi e classificatori (qualita' urbana, qualita' ambientale, caratteristiche edilizie ecc.) che devono essere considerati e richiamati nella motivazione dell'atto di riclassamento; la Corte richiede il riferimento esplicito a tali elementi nell'avviso
Legge n. 241 del 1990, articoli 1, 3 e 18
Principi di trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo; richiamati in relazione al diritto del contribuente ad essere informato sui presupposti e sui documenti che giustificano la riclassificazione
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 29 e 46 (e richiamo all'art. 19)
Norme sul contenzioso tributario e sulla competenza delle Commissioni Tributarie; la Corte precisa che le controversie relative all'atto catastale individuale sono devolute alle Commissioni Tributarie, mentre gli atti amministrativi generali sono devoluti al giudice amministrativo
Codice di Procedura Civile, articolo 360, nn. 3 e 5
Motivi di cassazione invocati: vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge; la Corte ha accolto il ricorso per carenza motivazionale ai sensi di tali parametri
Sentenza Corte Costituzionale n. 249/2017
Conferma la legittimita' della revisione per microzone ma sottolinea l'obbligo di motivazione rigorosa sugli elementi che hanno interessato la microzona e l'effetto sulla singola unita'; la Cassazione si conforma a questo principio
Massime di principio
- In caso di riclassamento d'ufficio per microzone (L. 311/2004, comma 335) l'amministrazione deve fornire una motivazione rigorosa e puntuale: non basta indicare il generale scostamento tra valore di mercato e valore catastale, occorre specificare i presupposti fattuali della revisione e i criteri applicativi usati per la singola unita'.
- L'avviso deve indicare gli immobili utilizzati come parametri comparativi (o fornire elementi che consentano di identificarli) affinche' il contribuente possa esercitare concretamente il diritto di difesa; la mancata individuazione dei comparatori e' vizio formale rilevante.
- Non e' sufficiente fondare la riclassificazione solo sull'inclusione 'posizionale' nella microzona: la motivazione deve altresi' valutare le caratteristiche edilizie e l'incidenza concreta delle trasformazioni urbane sull'unita' immobiliare (parametri ex DPR 138/1998, art. 8).
- La motivazione dell'atto di riclassamento non puo' essere integrata dall'amministrazione in sede di giudizio in modo tale da sanare a posteriori la carenza motivazionale dell'atto; il giudizio deve basarsi sulla motivazione contenuta nell'atto stesso.
- La competenza per impugnare l'atto catastale individuale spetta alle Commissioni Tributarie; le questioni relative ad atti amministrativi generali (es. provvedimenti di microzonizzazione in senso generale) spettano al giudice amministrativo.
- Se la carenza motivazionale e' riscontrata in sede di legittimità, la Corte di Cassazione puo' cassare la decisione di merito e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere nel merito (art. 384 c.p.c.).
- In situazioni di oscillazioni giurisprudenziali consolidate solo in corso di causa, e' possibile la compensazione delle spese processuali.
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