Sentenza n. 119/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare - del decreto in data 4 dicembre 2025 di inammissibilità della domanda per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), l. 91/1992 presentata dal sig. -OMISSIS- il 29.8.2024, K10/1249118; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e/o richiamato, anche ove non conosciuto dall’odierno ricorrente, e per l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore del -OMISSIS-Blend ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza e discontinuità del reddito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 4 dicembre 2025 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992, presentata il 29 agosto 2024. L'Amministrazione ha ritenuto che i redditi percepiti nel 2024 fossero inferiori ai parametri di riferimento vigenti e non idonei a dimostrare una duratura autosufficienza economica. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, e 38 Cost. e della circolare prot. n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, nonché difetto di istruttoria, lamentando che l'Amministrazione non avrebbe considerato la sua invalidità e inabilità al lavoro, né gli sforzi di reinserimento lavorativo, valorizzati da una sentenza del Consiglio di Stato. Ha inoltre sostenuto che, in alternativa all'indennità di disoccupazione percepita, avrebbe potuto beneficiare di un assegno di invalidità computabile ai fini reddituali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, poiché l'atto impugnato rientrava nella fase preliminare del procedimento di acquisto della cittadinanza svolta dalla Prefettura territorialmente competente, con effetti diretti limitati al relativo ambito territoriale. Nel merito, ha ritenuto la sufficienza reddituale un requisito preliminare di ammissibilità della domanda di cittadinanza. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risultava che nel 2024 egli aveva percepito soltanto 749 euro da lavoro dipendente, mentre la NASPI, avendo natura di sussidio, non era computabile tra i redditi utili al raggiungimento della soglia. Il reddito computabile era quindi inferiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente. Il possibile futuro riconoscimento di un assegno di invalidità è stato giudicato ipotetico e comunque irrilevante, perché successivo e non esistente al momento dell'adozione del provvedimento. La legittimità dell'atto deve infatti essere valutata sulla base delle circostanze di fatto esistenti e conosciute al momento della sua adozione. Il TAR ha inoltre distinto il caso deciso da un precedente del Consiglio di Stato invocato dal ricorrente, ritenendo che in quella fattispecie fosse stata favorevolmente apprezzata una concreta ripresa della condizione reddituale, non ravvisabile nel caso in esame. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza presuppone, tra gli altri requisiti preliminari, la disponibilità di adeguate risorse economiche.
art. 3 d.l. 382/1989, convertito dalla l. 8/1990
Fissa il limite minimo reddituale rilevante per il mantenimento del richiedente singolo; nel caso concreto il reddito computabile è risultato inferiore a tale soglia.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata dal Ministero.
d.P.R. 362/1994
Disciplina il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana; la fase preliminare svolta dalla Prefettura ha radicato la competenza territoriale del TAR.
artt. 3, comma 2, e 38 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno della rilevanza dell'invalidità e dell'inabilità lavorativa, ma ritenuti non idonei a superare l'insufficienza del reddito computabile concretamente percepito.
Massime di principio
- La sufficienza reddituale costituisce un requisito preliminare di ammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992 e deve risultare da risorse adeguate del richiedente o del suo nucleo familiare.
- Ai fini della verifica della soglia reddituale per la cittadinanza, un'indennità di disoccupazione avente natura di sussidio non è computabile come reddito utile, mentre rilevano le risorse effettivamente computabili secondo la normativa vigente.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base delle circostanze di fatto esistenti e conosciute dall'Amministrazione al momento della sua adozione; il possibile futuro riconoscimento di una prestazione economica non può sanare retroattivamente l'insufficienza reddituale accertata.
- La competenza territoriale del giudice amministrativo sulle controversie relative agli atti della fase preliminare del procedimento di acquisto della cittadinanza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede la Prefettura che ha adottato l'atto, quando gli effetti diretti del provvedimento sono limitati a tale ambito territoriale.
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