Cassazione Penale, Sentenza n. 27375/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il delitto di rapina impropria (processo abbreviato, pena anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 600 di multa). Il difensore ha dedotto la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), sostenendo che il primo giudice non abbia motivato il diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che l'appello al Tribunale di Livorno fosse stato depositato oltre i termini (atto d'appello presentato il 20/06/2019 rispetto alla sentenza del 22/01/2019), con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Inoltre le doglianze risultavano manifestamente infondate: il primo giudice aveva effettivamente motivato il diniego delle attenuanti generiche (assenza di positivo contegno processuale e di segni di resipiscenza) e l'eventuale motivo d'appello relativo era privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p., sicché la Corte d'appello non aveva l'onere di affrontarlo. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020
art. relativo alla trattazione con contraddittorio cartolare
Consente la trattazione del procedimento con contraddittorio cartolare; qui è stato rilevato che il procedimento si è svolto ai sensi del citato decreto.
codice di procedura penale
art. 585, comma 1, lett. a)
Fissa i termini per proporre l'appello: il mancato rispetto dei termini rende l'impugnazione inammissibile se non tempestiva.
codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'appello è proposto oltre i termini stabiliti dall'art. 585; la Corte ha invocato tale norma per dichiarare inammissibile l'appello di secondo grado e, di conseguenza, il ricorso per cassazione.
codice di procedura penale
art. 581, comma 1, lett. d)
Richiede la specificità dei motivi d'appello; la Corte ha ritenuto che il motivo relativo alle attenuanti generiche fosse privo del necessario grado di specificità e quindi inammissibile, impedendo la devoluzione effettiva alla Corte territoriale.
codice penale
Regola le attenuanti generiche; la Corte ha tratto dalla motivazione del primo giudice che il diniego delle attenuanti si basava sulla mancanza di positivo contegno processuale e di segni di resipiscenza, ritenendo adeguata la motivazione.
Massime di principio
- La tempestività dell'appello è essenziale: il deposito oltre i termini previsti da art. 585 c.p.p. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e rende vano ogni successivo ricorso in Cassazione.
- I motivi d'appello devono essere specifici (art. 581 c.p.p.); censure vaghe o generiche non devolvono la questione alla Corte territoriale e sono considerate inammissibili.
- Se il primo giudice ha motivato adeguatamente il rifiuto delle attenuanti generiche (es. assenza di segni di resipiscenza o comportamento processuale negativo), il semplice rilievo astratto del difensore in Cassazione non basta: occorre dimostrare l'insufficienza o la contraddittorietà concreta della motivazione.
- La Corte di Cassazione non accoglie ricorsi quando l'eventuale accoglimento del motivo non produrrebbe alcun risultato pratico in sede di rinvio (criterio dell'interesse e della devoluzione), ad esempio se il motivo era ab origine inammissibile in appello.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) se non emergono ragioni d'esonero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27187/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27188/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27189/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27190/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27191/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2022 del 14/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →