Ordinanza n. 44/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 9.3.2026 (notificato con pec di pari data 9.3.2026), con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha emanato nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS- l’informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 89 bis, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011; -del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26.3.2026, con il quale il -OMISSIS- dell’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura della Regione Basilicata, dopo aver richiamato la predetta interdittiva antimafia, ha chiesto all’impresa individuale -OMISSIS- la restituzione delle somme di € 16.750,13 e di € 12.867,64, percepite rispettivamente a titolo di acconto e di saldo, per l’erogazione del contributo di sostegno alla costituzione ed allo sviluppo di micro e piccole imprese, con il quale la sig.ra -OMISSIS- aveva realizzato un -OMISSIS- nell’immobile, di proprietà di sua madre, sito in -OMISSIS- -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia prefettizia e richiesta regionale di restituzione di contributi pubblici, con conseguenti iniziative comunali per la chiusura delle attività
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa individuale ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi del d.lgs. 159/2011 e il successivo provvedimento con cui l'amministrazione competente per le erogazioni agricole ha chiesto la restituzione di somme percepite quale acconto e saldo di un contributo destinato alla costituzione e allo sviluppo di micro e piccole imprese. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto l'assenza di elementi idonei a dimostrare il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso. Il Collegio ha esaminato, in particolare, la posizione del marito della titolare e le circostanze valorizzate dall'Amministrazione: la carenza di lavoratori subordinati, la presenza del marito nell'abitazione della ricorrente e l'utilizzo di un'automobile del marito successivamente sequestrata. È stato inoltre considerato l'avvio, da parte del Comune, di un procedimento finalizzato alla chiusura delle attività esercitate.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame, confermando quanto già disposto in via monocratica. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha rilevato che dalla documentazione acquisita non emergevano indizi di ingerenza o intromissione del marito nella gestione delle attività dell'impresa, né elementi di cointeressenze economiche o di riciclaggio di somme di provenienza illecita. Ha ribadito che i legami parentali non hanno autonoma rilevanza dimostrativa del pericolo di condizionamento mafioso in assenza di ulteriori elementi concreti, valutabili secondo il criterio del più probabile che non, idonei a far ritenere l'esistenza di una regia criminale dell'impresa o un'influenza, anche indiretta, sulle sue decisioni. Le circostanze evidenziate dall'Amministrazione non sono state ritenute, allo stato, sufficienti. È stato ravvisato anche il periculum in mora, considerati la richiesta di restituzione del contributo e l'avvio del procedimento comunale di chiusura delle attività. Il Prefetto è stato onerato di riesaminare l'interdittiva entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; conseguentemente è stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate e l'udienza pubblica è stata fissata per il 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011
Norme richiamate quale base dell'informazione interdittiva antimafia; il Collegio ha ritenuto, in sede cautelare, non sufficientemente dimostrato il rischio di condizionamento mafioso.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Norma richiamata quale base dell'informazione interdittiva antimafia.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Norma richiamata quale base dell'informazione interdittiva antimafia.
art. 94 d.lgs. 159/2011
Norma richiamata quale base dell'informazione interdittiva antimafia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda ai soli fini del riesame, sospendendo gli effetti degli atti impugnati.
art. 56 c.p.a.
Richiamato per il precedente decreto presidenziale di accoglimento dell'istanza cautelare ai fini del riesame.
art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della ditta e delle persone fisiche menzionate.
Massime di principio
- Ai fini dell'interdittiva antimafia, il rapporto di parentela con una persona ritenuta vicina ad ambienti criminali non costituisce, da solo, elemento sufficiente a dimostrare il pericolo di condizionamento mafioso: occorrono ulteriori elementi concreti da cui desumere cointeressenze economiche, ingerenze nella gestione o un'influenza, anche indiretta, della criminalità organizzata sull'impresa.
- La valutazione del pericolo di condizionamento mafioso deve essere compiuta secondo il criterio del più probabile che non e deve fondarsi su un quadro indiziario concretamente idoneo a evidenziare una regia criminale dell'impresa o l'influenza della criminalità organizzata sulle sue decisioni.
- La carenza di dipendenti, la coabitazione o presenza del coniuge nell'abitazione dell'imprenditore e l'uso di un'automobile del coniuge, anche se successivamente sequestrata, non sono di per sé sufficienti a dimostrare il rischio di infiltrazione mafiosa quando non siano accompagnati da elementi di ingerenza gestionale, cointeressenza economica o riciclaggio.
- In sede cautelare, quando il quadro indiziario posto a fondamento dell'interdittiva non appare sufficientemente significativo e gli effetti dell'atto comportano la restituzione di contributi pubblici e la possibile chiusura delle attività economiche, il giudice può sospendere gli atti ai soli fini del riesame prefettizio, imponendo all'Amministrazione di rinnovare la valutazione entro un termine determinato.
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