Sentenza del 29/05/2015 n. 1162 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Truffe Carosello - Introduzione art. 60 bis, d.P.R. n. 633/72 - Acquirente solidalmente responsabile nel caso di vendite a prezzi inferiori al normale valore di mercato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta una specifica decisione giudiziaria né l'esito concreto di un ricorso. Espone il contenuto della disciplina, secondo cui l'acquirente può essere chiamato a rispondere in solido dell'IVA omessa dal venditore in presenza di vendite sottocosto, con applicazione limitata alle categorie di beni individuate dal D.M. 22 dicembre 2005.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'introduzione dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, avvenuta con l'art. 1, comma 386, della legge n. 311/2004, per contrastare le cosiddette "truffe carosello". La norma prevede una responsabilità solidale dell'acquirente per l'IVA non versata dal venditore quando i beni sono ceduti a un prezzo inferiore al normale valore di mercato, circostanza dalla quale può presumersi la consapevolezza dell'acquirente rispetto alla frode.
Norme richiamate
Art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972
Nel caso di cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, l'acquirente è considerato consapevole della frode e può essere chiamato a rispondere solidalmente dell'imposta non versata dal cedente.
La norma introduce una presunzione collegata alla vendita a prezzo anormalmente basso e consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere all'acquirente il pagamento dell'IVA non versata dal venditore, salvo i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina.
Art. 1, comma 386, legge 30 dicembre 2004, n. 311
La disposizione ha introdotto l'art. 60-bis nel d.P.R. n. 633/1972, rafforzando gli strumenti di contrasto alle frodi IVA realizzate tramite società fittizie o cartiere.
Art. 1 del D.M. 22 dicembre 2005
La responsabilità solidale prevista dall'art. 60-bis non opera indistintamente per tutti i beni, ma è limitata alle categorie individuate dal decreto ministeriale.
Massime di principio
- L'acquisto di beni a un prezzo significativamente inferiore al normale valore di mercato può costituire un indice di consapevolezza o di partecipazione a una frode IVA.
- La responsabilità solidale dell'acquirente non deriva automaticamente da qualsiasi irregolarità del venditore: occorre verificare la sussistenza dei presupposti normativi, il prezzo anomalo e l'appartenenza dei beni alle categorie previste dal decreto ministeriale.
- In una situazione analoga, l'acquirente dovrebbe documentare la congruità del prezzo, la normale diligenza commerciale, l'affidabilità del fornitore e la regolarità della transazione.
- La disciplina mira a impedire che il vantaggio economico derivante dall'IVA non versata dalla società cartiera venga trasferito all'acquirente, che può essere chiamato a pagare l'imposta rimasta insoluta.
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