Cassazione Penale, Sentenza n. 30060/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per opere edilizie e paesaggistiche in difformità dal permesso di costruire: censura della (i) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto la difformità nonostante l'esistenza di un permesso e la mancata ultimazione di alcune opere; (ii) contraddittorietà e travisamento della prova relativamente alla SCIA, alla percentuale del 20% di superficie destinata a deposito agricolo e alla costruzione del muro di recinzione; (iii) diniego della causa di non punibilità da particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha confermato l'accertamento, sulla base delle sentenze di merito e dei sopralluoghi (VV.UU.), che: i) la terrazza è stata ultimata e difforme dal permesso; ii) sono state realizzate fondazioni per un muro di recinzione in parte in area di rispetto fluviale senza autorizzazione paesaggistica; iii) non è stata rispettata la destinazione del 20% della superficie a deposito agricolo. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità per le violazioni contestate (tra cui l'art. 44 lett. c) DPR n.380/2001 per il muro, l'art. 181 co.1 d.lgs. n.42/2004 per opere in zona vincolata, nonché le relative contravvenzioni antisismiche e sul conglomerato cementizio). La Corte ha rilevato che la SCIA in sanatoria ha estinto la contravvenzione limitatamente al terrazzo ma non ha influito sulla responsabilità paesaggistica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c)
Contravvenzione urbanistica per opere realizzate in difformità dal permesso di costruire; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per il muro di recinzione (la SCIA successiva ha estinto la contravvenzione limitatamente al terrazzo).
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181 comma 1
Reato paesaggistico per lavori eseguiti su beni tutelati in assenza di autorizzazione o in difformità da essa; la Corte afferma che la norma si applica indipendentemente dalla distinzione tra difformità parziale o totale rilevante in diritto urbanistico.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: la Corte ha escluso l'applicabilità per la pluralità e gravità delle violazioni (offensività complessiva non tenue).
art. 606 comma 1 c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, generico e in parte volto a riesaminare fatti già valutati dal merito.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina condanna alle spese processuali in cassazione: applicata per porre a carico del ricorrente le spese e un versamento alla Cassa delle Ammende.
D.P.R. n. 280 del 2001 (norme su conglomerato cementizio e antisismica)
Violazioni tecniche relative all'uso del conglomerato cementizio e alla normativa antisismica integrate dalle opere: la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità anche su questi profili.
Massime di principio
- Se le opere risultano ultimate e il sopralluogo accerta difformità rispetto al permesso, la responsabilità penale per violazioni urbanistiche può essere affermata anche se era stato rilasciato un permesso originario.
- La SCIA in sanatoria può estinguere una contravvenzione urbanistica per quella specifica opera, ma non necessariamente estingue eventuali illeciti paesaggistici se per questi manca l'autorizzazione paesaggistica.
- La violazione dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 si configura per lavori su beni paesaggisticamente tutelati eseguiti senza autorizzazione o in difformità da essa, senza necessità di distinguere tra difformità parziale o totale ai fini del reato paesaggistico.
- La presenza simultanea di più violazioni (urbanistiche, paesaggistiche, antisismiche, tecniche) aumenta l'offensività complessiva della condotta e rende meno probabile il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
- In cassazione è necessario confrontarsi specificamente con le decisioni di merito e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti: motivi generici o basati su rivalutazione dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.
- L'affermazione di responsabilità non può basarsi su una mera 'intenzione' non concretizzata: per reati e contravvenzioni edilizie è necessario un accertamento oggettivo delle opere e della loro difformità, che può essere desumibile da sopralluoghi e atti tecnici.
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