Cassazione Penale, Sentenza n. 26545/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gallo impugnava la sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) relativa all'anno d'imposta 2015, deducendo: 1) contrasto giurisprudenziale sull'individuazione del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in caso di fallimento (sostenendo che l'onere sarebbe spettato al curatore fallimentare nominato il 29/04/2016, dato che la scadenza della dichiarazione era il 31/12/2016); 2) insufficienza della motivazione in ordine al dolo specifico, stante l'esautorazione dell'imputato dai poteri gestori e la mancata disponibilità delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui il fallito è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore presenta le dichiarazioni per i periodi successivi (compreso il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento). Le circolari richiamate dal ricorrente sono state ritenute non pertinenti alla questione. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché la motivazione di merito (Tribunale e Corte d'appello) ha ricostruito compiutamente il dolo specifico: condotte dirette a trasferire beni, paralizzare l'attività del curatore e sottrarre attivo al fisco, nonché l'entità non trascurabile dell'imposta evasa. Per l'assenza di un concreto e critico confronto con la motivazione il ricorso è stato respinto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata: la condotta di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è valutata in relazione all'anno d'imposta 2015; la Corte ha confermato la configurabilità del reato sulla base degli elementi fattuali e dell'elemento soggettivo.
art. 25-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Riferimento normativo collegato alle ritenute d'acconto su compensi; la Corte ha però ritenuto che le circolari amministrative invocate concernessero l'obbligo di ritenuta del curatore verso l'Istituto Vendite Giudiziarie e non la questione generale dell'obbligo di presentazione della dichiarazione.
art. 5 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Norma regolamentare sulle dichiarazioni fiscali: la giurisprudenza civile richiamata attribuisce al curatore la presentazione della dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento, confermando la distinzione tra periodi anteriori e periodi successivi al fallimento.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata esclusivamente per la forma della requisitoria del Pubblico Ministero (attuazione delle disposizioni procedurali del PM); non incide sul merito della questione.
Norma processuale invocata per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e per l'applicazione della sanzione pecuniaria; la Corte l'ha applicata ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In caso di fallimento la responsabilità di presentare la dichiarazione dei redditi si determina in base al periodo d'imposta: il fallito è tenuto per i periodi anteriori al fallimento; il curatore è tenuto per i periodi successivi e per la porzione di periodo d'imposta nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento.
- Per far valere un presunto contrasto giurisprudenziale utile a ricorrere alle Sezioni Unite è necessario indicare decisioni precise e motivi di contrasto concreti; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le circolari dell'amministrazione finanziaria hanno efficacia limitata e vanno interpretate alla luce dell'oggetto specifico cui si riferiscono: non ogni richiamo a circolari è rilevante per modificare l'attribuzione dell'obbligo dichiarativo in tema di fallimento.
- Per contestare la sussistenza del dolo specifico in reati tributari è necessario un confronto critico e puntuale con la motivazione di merito e, se si invoca l'assenza di poteri gestori, fornire elementi probatori concreti sul fatto che l'imputato non poteva influire sulle scelte che hanno determinato l'omissione.
- Quando la Corte d'appello aderisce e riprende l'analisi del primo grado, la struttura motivazionale si considera unitaria: il ricorrente deve quindi svolgere un esame dettagliato e critico dei passaggi chiave della motivazione consolidata nei due gradi.
- In casi analoghi, per difendersi efficacemente è utile documentare tempestivamente la perdita dei poteri gestori (atti formali di esautoramento, deleghe, comunicazioni al curatore) e dimostrare l'impossibilità materiale di presentare la dichiarazione (mancanza di scritture, impedimenti oggettivi), non limitandosi ad asserzioni generiche.
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