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Ordinanza

Ordinanza n. 875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare contro una sanzione disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia della sanzione disciplinare. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi articolati nell'appello; la controversia concerne la contestazione della rilevanza disciplinare di un determinato comportamento del dipendente, ritenuto dall'appellante non integrativo di illecito penale, nonché il pregiudizio derivante dalla sanzione sulla qualità della vita del militare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che un comportamento del dipendente può rilevare sul piano disciplinare senza necessariamente integrare un illecito penale. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'incidenza negativa della sanzione sulla qualità della vita del militare era stata prospettata in termini soltanto generici. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando la censura si fonda sull'assunto che il comportamento del dipendente non integri un illecito penale, se tale comportamento può comunque assumere autonoma rilevanza disciplinare.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione generica di un'incidenza negativa della sanzione disciplinare sulla qualità della vita del destinatario; occorre una prospettazione concreta e specifica del pregiudizio grave e irreparabile.
  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sanzione disciplinare richiede la concorrente dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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