Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28751/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dalla Corte di appello di Milano alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione della vicenda e delle prove, contestando il giudizio di merito sulla non particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio estranea al giudizio di legittimità e non individuava specifici travisamenti. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'art. 131-bis c.p., perché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'entità del profitto indebitamente percepito, pari a euro 5.000,00, e l'assenza di prova della restituzione della somma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; dalla decisione non emergono ulteriori specificazioni sulla fattispecie concreta oltre alla condanna per tale reato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il fatto non risulta tenue, anche in ragione dell'entità del profitto indebitamente percepito e della mancata prova della restituzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Il ricorso è inammissibile quando ripropone censure già vagliate e disattese in modo logico e giuridicamente corretto dal giudice di merito, senza indicare reali criticità della motivazione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il fatto presenti un disvalore non lieve, apprezzato anche in relazione all'entità del profitto conseguito e alla mancata restituzione di quanto indebitamente percepito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.