Cassazione Civile, Ordinanza n. 22380/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing per il pagamento di canoni insoluti relativi a due contratti di locazione finanziaria, poi risolti per inadempimento dell’utilizzatore. Gli opponenti hanno contestato il credito deducendo: la nullità parziale dei contratti per usura degli interessi; l’illegittimità della risoluzione per difetto di gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c.; la decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.; e, in appello, la natura di leasing traslativo con conseguente diritto alla restituzione dei canoni già pagati. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’asserita erronea dichiarazione di tardività/inammissibilità dell’eccezione di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI e contrastanti con l’art. 2 l. 287/1990; 2) violazione dell’art. 1957 c.c. per il rigetto dell’eccezione di decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia; 3) violazione degli artt. 1455, 1460 e 1945 c.c. per avere i giudici ritenuto legittima la risoluzione del leasing, sebbene in presenza di clausola risolutiva espressa; 4) violazione della disciplina del leasing traslativo e degli artt. 1526 e 1945 c.c. per non avere distinto tra leasing di godimento e leasing traslativo e per non avere applicato la disciplina restitutoria propria di quest’ultimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, perché introduceva una questione nuova; il secondo motivo inammissibile perché non confrontato con la motivazione sulla derogabilità convenzionale dell’art. 1957 c.c. e sulla correlazione della fideiussione all’integrale adempimento dell’obbligazione principale; il terzo motivo inammissibile perché fondato sull’art. 1455 c.c. nonostante la presenza di una clausola risolutiva espressa che sottrae al giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento; il quarto motivo inammissibile perché la sentenza di merito aveva già accertato che il credito riguardava solo canoni insoluti, sicché la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo era ritenuta irrilevante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
non consente in cassazione la rivalutazione di questioni nuove o non correttamente correlate alla ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 1957 c.c.
la disciplina della decadenza del fideiussore è stata ritenuta derogabile per volontà delle parti; nel caso concreto la garanzia è stata considerata correlata all’integrale adempimento dell’obbligazione principale
art. 1455 c.c.
il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento non è sindacabile dal giudice quando le parti abbiano previsto una clausola risolutiva espressa riferita a specifici inadempimenti
art. 1456 c.c.
la clausola risolutiva espressa consente la risoluzione di diritto al verificarsi dell’inadempimento contemplato, sottraendo al giudice la valutazione sulla gravità
art. 1526 c.c.
richiamato in relazione alla tesi del leasing traslativo e alla disciplina restitutoria; la Corte di merito lo ha ritenuto non decisivo nel caso concreto
art. 1460 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non è stato ritenuto decisivo nella motivazione della sentenza impugnata
art. 1945 c.c.
richiamato dai ricorrenti in connessione con la garanzia fideiussoria, senza che la censura superasse la ratio della decisione di merito
art. 2 l. 287/1990
richiamato per sostenere la nullità della fideiussione conforme a schema ABI; la Corte ha rilevato la novità della questione e l’assenza di specifici elementi di fatto allegati
Provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005
richiamato come parametro della censura sulle fideiussioni ABI; la Corte ha considerato la questione introdotta tardivamente
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella mera riproposizione di censure di merito.
- Le questioni nuove introdotte per la prima volta in comparsa conclusionale o comunque oltre i limiti delle preclusioni processuali non possono essere esaminate in cassazione, specie se richiedono allegazioni di fatto mai svolte in precedenza.
- La clausola risolutiva espressa, quando validamente pattuita, comporta che la valutazione della gravità dell’inadempimento sia già stata compiuta dalle parti e non sia più rimessa al giudice ex art. 1455 c.c.
- La garanzia fideiussoria può essere disciplinata da pattuizioni derogatorie rispetto all’art. 1957 c.c. se il rapporto rientra in un ambito di autonomia negoziale disponibile e la deroga risulta dalla volontà contrattuale.
- Quando il credito azionato è riferito ai soli canoni insoluti e non a penali o ad altre conseguenze restitutorie della risoluzione, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo può risultare non decisiva ai fini della pretesa monitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →