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Sentenza

Sentenza n. 4638/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia in data 05/10/2022 e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202216693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia il 5 ottobre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il respingimento alla frontiera deducendo un unico motivo di eccesso di potere. Ha sostenuto che non sussistesse il presupposto della pericolosità previsto dall'art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998 e che l'Amministrazione non avesse valutato adeguatamente la sua storia personale. Il respingimento era stato adottato dopo che, al controllo di frontiera successivo allo sbarco da un traghetto proveniente da La Goulette, era emersa una segnalazione della Questura di Grosseto relativa al precedente respingimento, in data 19 settembre 2022, dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L'Amministrazione aveva inoltre richiamato l'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e la presenza di precedenti condanne per violazioni della normativa sull'immigrazione e per acquisto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché di ulteriori procedimenti penali non contestati dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il provvedimento di frontiera trovava fondamento nel precedente diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e nella presenza di condanne, anche in materia di stupefacenti, ostative all'ingresso e al soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. Secondo il giudice, la condanna per reati in materia di stupefacenti costituisce elemento ostativo senza che l'Amministrazione debba procedere a una valutazione concreta della pericolosità sociale, salvo la presenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia; nel caso esaminato tali legami non risultavano dedotti o accertati. Il motivo di eccesso di potere è stato quindi ritenuto infondato. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    "vieta l'ingresso e il soggiorno in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia di stupefacenti"

    La condanna, anche non definitiva, per reati in materia di stupefacenti costituisce causa ostativa all'ingresso e al soggiorno e, secondo la decisione, non richiede una distinta valutazione concreta della pericolosità sociale, salvo la presenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia.

  • art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998

    È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento del presupposto della pericolosità, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce dell'autonomo rilievo ostativo delle condanne previsto dall'art. 4, comma 3.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • La condanna dello straniero, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia di stupefacenti costituisce elemento ostativo all'ingresso e al soggiorno in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
  • Quando ricorre la causa ostativa derivante da una condanna per reati in materia di stupefacenti, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una distinta valutazione concreta della pericolosità sociale dello straniero, salvo che siano presenti legami familiari con soggetti residenti in Italia.
  • La presenza di condanne ostative e il precedente diniego del rinnovo del permesso di soggiorno possono legittimamente fondare il respingimento alla frontiera, impedendo l'ingresso nell'Area Schengen.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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