Sentenza n. 4271/2026 - Roma, Sezione 3B
Istanza assegnazione al Commissario ad acta nominato per l'ottemperanza con sentenza TAR Lazio n. 9789/2022 di un ulteriore termine, breve e ultimativo, per il riconoscimento del titolo estero del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9789/2022, con richiesta di assegnazione al Commissario ad acta di un ulteriore termine breve e ultimativo per il riconoscimento del titolo estero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'istanza nell'ambito dell'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 9789/2022, chiedendo che fosse assegnato al Commissario ad acta un ulteriore termine, breve e ultimativo, per procedere al riconoscimento del titolo estero. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 24 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Di conseguenza, quando la parte dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice non può procedere alla delibazione del merito. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte prima della delibazione nel merito, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso, il giudice amministrativo non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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