Sentenza n. 1412/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 477/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, il 2 giugno 2025, ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 477/2024, pubblicata il 9 maggio 2024 e notificata al Ministero l’8 novembre 2024. La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici richiesti e nei limiti della prescrizione quinquennale. La doglianza consisteva nella mancata esecuzione del giudicato. Dopo il deposito della documentazione ministeriale attestante l’accredito nel borsellino elettronico, avvenuto il 4 dicembre 2025, la ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese e il rimborso del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa mediante l’accredito dell’importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha posto a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale e in ragione del tardivo adempimento, cinque sesti delle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari; ha compensato la restante parte, valorizzando il comportamento collaborativo dell’Amministrazione e l’intervallo temporale tra pubblicazione e notifica della sentenza, ricorso per ottemperanza e pagamento. Ha inoltre disposto il rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 2.6.2025, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 477/2024, pubblicata il 9.5.2024, e notificata all’Amministrazione in data 8.11.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “condanna il MIM a riconoscere al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Le disposizioni sull’ottemperanza costituiscono lo strumento processuale con cui è stata richiesta l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.
Per la liquidazione dei compensi professionali, la presenza di posizioni processuali identiche può giustificare un adeguamento contenuto del compenso, tenendo conto della serialità e della ripartizione dell’impegno professionale tra più giudizi.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione dà piena esecuzione alla pretesa riconosciuta dal titolo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’adempimento interviene tardivamente nel corso del giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, pur tenendo conto del successivo comportamento collaborativo e delle circostanze temporali del caso.
- In presenza di una pluralità di giudizi seriali con posizioni sostanziali e processuali identiche patrocinati dagli stessi difensori, la liquidazione delle spese può riflettere la standardizzazione delle attività e la conseguente riduzione dell’impegno professionale riferibile a ciascun ricorso.
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