Sentenza n. 4325/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. n. 0126891 del 6 giugno 2026 emesso dal Questore della Provincia di Napoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui la Questura ha rinviato la definizione dell'istanza di autorizzazione di pubblica sicurezza per l'apertura di una nuova filiale di vendita di preziosi, in attesa della definizione di un distinto contenzioso sulla sospensione di altra licenza
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato nell'agosto 2025 una SCIA al SUAP comunale, con contestuale richiesta dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, per l'avvio della vendita al dettaglio di oggetti preziosi presso una nuova filiale. La Questura, invece di definire il procedimento, comunicava di dover attendere l'esito del contenzioso relativo alla sospensione, per novanta giorni, di altra licenza intestata alla ricorrente. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, degli artt. 10 e seguenti e 127 TULPS, del d.lgs. n. 92/2017 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione dell'obbligo di concludere il procedimento, violazione dei principi di coerenza, logicità e buon andamento, violazione del giudicato cautelare, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, contestava che la Questura avesse disposto una sospensione sostanzialmente sine die, subordinando la decisione a un giudizio destinato a essere trattato diversi mesi dopo e comunque non necessariamente definito entro la data indicata. Il Ministero eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un mero atto interlocutorio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo la nota immediatamente impugnabile perché idonea a determinare un arresto procedimentale e a rinviare a un evento futuro e incerto la definizione dell'istanza. Nel merito ha accolto il ricorso sulla base della prima censura. Ha rilevato che, non risultando applicabile un termine speciale più ampio, il procedimento doveva concludersi entro trenta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. Il termine, decorrente dall'agosto 2025, era ampiamente scaduto nel giugno 2026. La Questura non poteva sospendere o procrastinare la conclusione del procedimento in attesa dell'esito di altro giudizio, poiché l'art. 2, comma 7, consente la sospensione una sola volta e per non più di trenta giorni, per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti non già documentati o non acquisibili presso altre amministrazioni. La sospensione disposta non rientrava in tali presupposti e superava comunque il limite temporale previsto dalla legge. La nota è stata quindi annullata. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 241/1990
nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni
In assenza di un termine speciale, il procedimento di competenza dell'amministrazione statale deve concludersi entro trenta giorni; nel caso concreto il termine decorreva dall'agosto 2025 ed era ampiamente scaduto.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni
La sospensione del termine procedimentale è ammessa soltanto nei presupposti e nei limiti temporali previsti dalla disposizione; non può essere utilizzata per rinviare la decisione in attesa dell'esito di un contenzioso per un periodo indeterminato o comunque superiore a trenta giorni.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 127 TULPS
È richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento relativo alla licenza di vendita di oggetti preziosi, senza che la sentenza ne sviluppi uno specifico profilo interpretativo.
Massime di principio
- In assenza di un termine speciale, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi entro trenta giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza, salvo le ipotesi di sospensione previste dalla legge.
- La sospensione del termine procedimentale prevista dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 è consentita una sola volta, per non più di trenta giorni e soltanto per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti non già documentati o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni.
- L'amministrazione non può subordinare la conclusione di un procedimento a un evento futuro e incerto, quale l'esito o la definizione di un distinto giudizio, quando ciò determini un arresto procedimentale privo di base normativa e una dilazione eccedente i limiti di legge.
- Un atto interlocutorio o soprassessorio è immediatamente impugnabile quando, anziché limitarsi a preparare il provvedimento finale, determina un arresto procedimentale lesivo dell'interesse pretensivo del richiedente e rinvia sine die o a tempo indeterminato la decisione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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