Cassazione Civile, Ordinanza n. 00116/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’affidamento, da parte di un’università, a una società privata di un servizio di lettura ottica di schede e gestione di servizi connessi, in esito a procedura di evidenza pubblica e con contratto stipulato nel febbraio 2020. Nel corso dell’emergenza epidemiologica, l’amministrazione ha comunicato che per una parte dei test di ammissione a corsi di laurea avrebbe adottato una diversa modalità organizzativa, extra-contratto, e ha successivamente ribadito tale posizione. La società ha impugnato davanti al giudice amministrativo tali note, l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto e altri atti connessi, sostenendo che il contratto dovesse ricomprendere anche quei servizi ulteriori; ha inoltre contestato l’affidamento ad altro consorzio in house dei test di ammissione, assumendone l’illegittimità per difetto dei requisiti, in particolare del controllo analogo. I motivi del ricorso per cassazione sono tre: 1) erronea declinatoria della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, perché la controversia riguarderebbe provvedimenti amministrativi e capitolato, rientrando nella giurisdizione amministrativa e in quella esclusiva ex art. 133 c.p.a.; 2) eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice amministrativo negato tutela dichiarando carente l’interesse a ricorrere contro l’affidamento al consorzio e per avere imposto requisiti formali di impugnazione non pertinenti; 3) ulteriore eccesso di potere giurisdizionale per non avere rilevato l’asserita insussistenza dei requisiti dell’affidamento in house, anche alla luce del diritto UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la pretesa sostanziale dedotta dalla società non riguardava la fase pubblicistica di scelta del contraente, ma l’interpretazione ed estensione dell’oggetto del contratto già stipulato e la sua esecuzione; per queste controversie la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non al giudice amministrativo. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in realtà a contestare errori di interpretazione e di applicazione della disciplina processuale e sostanziale da parte del Consiglio di Stato, cioè limiti interni della giurisdizione, non un vero sconfinamento nei limiti esterni. La Corte ha ribadito che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e non consente di censurare l’eventuale errata valutazione della necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o l’interpretazione delle norme applicate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione
art. 360 c.p.c.
richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 362 c.p.c.
richiamato come norma sul ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le decisioni dei giudici speciali
art. 7 c.p.a.
invocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo
art. 133 c.p.a.
invocato per affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedure di affidamento
art. 40 c.p.a.
richiamato dalla ricorrente per contestare la statuizione sull’indicazione dell’atto impugnato a pena di inammissibilità
art. 267 TFUE
richiamato in relazione al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenuto non sindacabile come vizio di giurisdizione
art. 110 cod. proc. amm.
richiamato nel quadro del perimetro del controllo sulle decisioni dei giudici speciali
art. 207 cod. giust. cont.
richiamato nel medesimo quadro sistematico
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
richiamato in dispositivo per gli effetti sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo all’attività negoziale della pubblica amministrazione, la giurisdizione amministrativa riguarda la fase pubblicistica di formazione della volontà e scelta del contraente, mentre le controversie sulla interpretazione, esecuzione e adempimento del contratto stipulato appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione: non può essere utilizzato per contestare errori di interpretazione della legge, errori processuali o valutazioni di merito, anche se prospettati come gravi o come lesivi del giusto processo.
- L’asserito mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del Consiglio di Stato non integra, di per sé, un vizio inerente alla giurisdizione deducibile con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
- Non è configurabile eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice speciale si limiti a interpretare le norme applicabili, anche se la soluzione interpretativa sia ritenuta erronea, anomala o persino stravolgente; in tal caso può al più prospettarsi un error in iudicando.
- Per qualificare correttamente la controversia occorre guardare alla sostanza della pretesa azionata: se il petitum sostanziale concerne l’estensione dell’oggetto del contratto già concluso e i suoi effetti esecutivi, la lite non resta nel perimetro della giurisdizione esclusiva sugli affidamenti pubblici.
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