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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20771/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di compravendita di una porzione di immobile stipulato nel 1994 per un prezzo molto inferiore al valore di mercato, con immobile concesso nel frattempo in comodato gratuito e connesso, secondo la prospettazione difensiva dell'acquirente, a precedenti pattuizioni relative a cessione di quote sociali e ad altri rapporti economici tra le parti. La parte venditrice aveva chiesto la declaratoria di nullità della vendita per difetto di causa, sostenendo in via principale che il prezzo irrisorio escludesse la funzione di scambio e, in via subordinata, che non ricorressero i presupposti della donazione o di altra causa lecita. Il tribunale aveva accolto la domanda di nullità, ritenendo non provato il collegamento negoziale dedotto dal convenuto e quindi insussistente la causa della compravendita; aveva invece rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base dell'assegno di lire 75.000.000. In appello l'acquirente aveva censurato la decisione sostenendo, da un lato, che il prezzo basso non elimina di per sé la causa tipica della vendita e, dall'altro, che il primo giudice aveva erroneamente escluso le ulteriori cause dedotte o prospettabili; aveva inoltre contestato l'affermazione di inutilizzabilità della prova orale. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile sia l'appello principale sia quello incidentale ex art. 342 c.p.c., ritenendo i motivi disorganici e non idonei a colpire la ratio decidendi. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che il gravame era invece chiaramente strutturato, con motivi principali e subordinati, e specificamente diretto a contestare le statuizioni del tribunale sulla causa del contratto e sulle prove utilizzabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che l'atto di appello, letto nel suo complesso, conteneva una chiara individuazione delle questioni decise dal primo giudice e delle critiche mosse, e non poteva essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di articolare censure tra loro anche alternative o subordinate. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché esamini nel merito il gravame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello è ammissibile quando consenta di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e contenga una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non è richiesta una forma sacramentale né un progetto alternativo di decisione, e la presenza di motivi diversi o anche contraddittori non comporta inammissibilità se essi sono graduati e comprensibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. come norma processuale ritenuta erroneamente applicata dal giudice d'appello.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. rileva una lettura sostanziale dell'atto: è sufficiente che l'impugnazione individui in modo chiaro le statuizioni censurate e le ragioni della critica, anche senza formula rigida o schema tecnico predeterminato.
  • L'appello non diventa inammissibile solo perché il gravame prospetta, in via principale e subordinata, cause negoziali diverse o persino logicamente alternative, purché tali censure siano riconducibili ai punti decisivi della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità non può fondarsi su una lettura atomistica o eccessivamente formalistica dei motivi, dovendosi verificare se nel loro complesso essi contrastino effettivamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
  • Quando il primo giudice abbia fondato la nullità del contratto su più passaggi motivazionali, l'appellante deve confrontarsi con tali passaggi; se lo fa in modo comprensibile e articolato, l'impugnazione è ammissibile anche se non redatta come un progetto alternativo di sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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