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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40180/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei compensi relativi a un incarico professionale connesso a un procedimento di retratto successorio e ad altre questioni successorie. I debitori ingiunti proponevano opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva di una delle due opponenti, sostenendo di non aver concordato il compenso e contestando la misura liquidata, in particolare per l'attività asseritamente istruttoria, ritenuta dai ricorrenti inesistente o comunque non complessa perché limitata allo scambio di memorie. Impugnavano inoltre la regolazione delle spese di lite, ritenendo sproporzionata la condanna alle spese in loro danno. In cassazione articolavano due motivi: con il primo denunciavano violazione dell'art. 2233 c.c. e del D.M. n. 55/2014, oltre a vizio motivazionale, per la liquidazione del compenso e la valutazione della fase istruttoria; con il secondo denunciavano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando la soccombenza e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo e non specifico: i ricorrenti non avevano indicato con precisione le affermazioni in diritto della decisione impugnata asseritamente contrastanti con le norme invocate, né avevano articolato correttamente un vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha inoltre osservato che la censura mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito sulla complessità dell'attività professionale e sulla liquidazione del compenso. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo e le spese vanno regolate in base all'esito finale complessivo; il creditore opposto che ottenga il riconoscimento del proprio credito, sia pure con minima riduzione, non può essere considerato soccombente. Di conseguenza la Corte ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    richiamato come norma sulla determinazione del compenso del professionista in difetto di accordo; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non per un'interpretazione di merito della norma

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato ai fini della liquidazione dei compensi professionali; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza è dichiarata inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    per il n. 3 occorre dedurre un'erronea ricognizione della norma astratta; per il n. 5 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 366 c.p.c.

    impone la specifica indicazione delle norme asseritamente violate e del contrasto tra la decisione impugnata e il loro contenuto precettivo, a pena di inammissibilità

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 369 c.p.c., per l'onere di indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulti

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e fatti rilevanti ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza va riferito all'esito finale del giudizio e impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge e dalla giurisprudenza

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    menzionato nel fatto processuale per la fase di scambio delle memorie, considerata dal giudice di merito nella valutazione della complessità della lite

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione specifica della norma asseritamente violata, delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e del loro concreto contrasto; non è sufficiente una generica elencazione di disposizioni invocate.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, espressamente indicato insieme al dato da cui risulta, al momento in cui è stato discusso e alla sua decisività; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
  • La contestazione della liquidazione del compenso professionale non può tradursi in una mera opposizione valutativa all'apprezzamento del giudice di merito sulla complessità dell'attività svolta quando la censura non evidenzi una vera violazione dei criteri legali o tariffari.
  • Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo ai fini della regolazione delle spese: la soccombenza va valutata sull'esito complessivo finale e il creditore che ottenga il riconoscimento del proprio credito, anche se ridotto in minima parte, non è di regola soccombente.
  • La compensazione delle spese e la loro quantificazione rientrano, salvo il limite della soccombenza della parte pienamente vittoriosa, nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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