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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27168/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di evasione (allontanamento dagli arresti domiciliari). Il ricorrente contestava il rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto presenti due condizioni ostative: l'abitualità della condotta (nonostante l'imputato avesse un unico precedente non specifico) e l'agire per motivi futili, avendo confuso l'assenza di giustificazione con la futilità del motivo e contraddicendosi nell'indicare talvolta che l'allontanamento sarebbe stato per proseguire cessioni di stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sentenza Tushaj) secondo cui per configurare l'ostatività dell'abitualità ai sensi dell'art. 131-bis è necessario che l'autore abbia commesso, anche successivamente, almeno due illeciti della stessa indole oltre a quello in esame (cioè sia richiesto un terzo illecito della medesima indole). La sentenza impugnata è stata annullata perché aveva erroneamente valorizzato un unico precedente e la recidiva quale indice di abitualità. Il giudizio è stato annullato con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'ostatività per 'abitualità' richiede che l'autore abbia commesso almeno due altri illeciti della stessa indole (quindi il terzo illecito della medesima natura), e che la recidiva, pur rilevante in altro ambito, non è di per sé sufficiente a escludere l'applicazione della causa di non punibilità.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento in assenza di richiesta di discussione orale; qui ha avuto rilievo procedurale e non sostanziale.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj)

    Sez. U. n. 13681/2016 (Tushaj); richiamate anche Sez. 4, n. 4649/2018 e Sez. 6, n. 26867/2017

    Le Sezioni Unite hanno precisato i contorni dell'istituto dell'art. 131-bis, affermando che per escludere l'applicazione della causa di non punibilità per 'abitualità' occorre che l'autore abbia commesso almeno due illeciti ulteriori, e che tali reati possono essere anche successivi a quello per cui si procede; viene così distinto il concetto di recidiva dall'abitualità ai fini dell'ostatività.

Massime di principio

  • L'ostatività per 'abitualità' ai sensi dell'art. 131-bis va valutata con criterio di serialità: sono necessari almeno due illeciti ulteriori della stessa indole oltre al fatto oggetto del procedimento (quindi, in pratica, un terzo illecito della stessa natura).
  • La recidiva non coincide automaticamente con l'abitualità e opera in un ambito valutativo distinto: un unico precedente non specifico non è sufficiente per escludere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis.
  • La 'futilità del motivo' e l'assenza di motivazione sono concetti diversi: per escludere la causa di non punibilità per futilità occorre che il giudice identifichi e valuti specificamente il motivo, non limitandosi a constatare l'assenza di giustificazione.
  • Il giudice deve motivare con riferimento alle regole interpretative consolidate (Sezioni Unite) prima di sostenere l'esistenza di condizioni ostative all'applicazione di misure favorevoli; motivazioni contrastanti o generiche possono portare all'annullamento.
  • Se l'imputato al momento del fatto ha un solo precedente non specifico, è necessaria particolare cautela prima di escludere l'applicazione di istituti favorevoli (come l'art. 131-bis); l'onere di dimostrare l'abitualità grava sul giudice che ravvisa l'ostatività.
  • In caso di errori di applicazione della normativa sulla non punibilità per particolare tenuità/causa di non punibilità, la Corte di cassazione può annullare la decisione impugnata e rinviare per un nuovo esame collegiale.

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