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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36013/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da impugnazioni proposte da un contribuente avverso estratti di ruolo relativi a tributi diversi, le cartelle di pagamento sottostanti e l'iscrizione ipotecaria riferita ad alcune di esse. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente, confermando in gran parte il rigetto di primo grado ma annullando l'iscrizione ipotecaria per mancata previa comunicazione dell'avviso di iscrizione. La società concessionaria della riscossione ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente disposto la cancellazione dell'ipoteca pur in assenza di specifica contestazione sulla mancata comunicazione dell'avviso e perché, secondo la sua prospettazione, tale avviso non sarebbe stato necessario ratione temporis. Il contribuente resiste e propone ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c., lamentando che la CTR avesse escluso in radice l'impugnabilità dell'estratto di ruolo anche quando la cartella non sia stata notificata e il contribuente ne abbia avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale della società di riscossione, ritenendo in parte inammissibile e in parte infondato il motivo: inammissibile nella parte in cui si contesta l'assenza di deduzione della mancata comunicazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria, perché il ricorso non trascrive né allega gli atti necessari a verificarlo; infondato nella parte in cui nega la necessità della comunicazione preventiva, poiché l'omesso contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche nel regime anteriore all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. Accoglie invece il ricorso incidentale del contribuente, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo: il contribuente può far valere l'invalidità della notifica della cartella quando ne sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo. La causa è rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per ultra/extra petizione nella statuizione sull'ipoteca

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    invocato dalla ricorrente principale tra le disposizioni sulla riscossione coattiva

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la Corte ribadisce che, prima dell'iscrizione ipotecaria, deve essere comunicato al contribuente l'avvio del procedimento e deve essergli concesso un termine per osservazioni o pagamento; l'omissione comporta nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche nel regime anteriore al comma 2-bis

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale parametro di coerenza temporale per il termine di trenta giorni e come conferma normativa di un obbligo già ritenuto operante anche in precedenza

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    interpretato in senso costituzionalmente orientato: l'impugnazione dell'atto non notificato conosciuto tramite estratto di ruolo è ammissibile anche prima della notifica di un atto successivo

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge dedotto in entrambi i ricorsi

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio processuale dedotto in entrambi i ricorsi

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come garanzia del diritto al contraddittorio procedimentale nel procedimento di iscrizione ipotecaria

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come garanzia di tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato quale ulteriore presidio dei diritti di difesa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dichiarare i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In tema di iscrizione ipotecaria per riscossione coattiva, l'agente della riscossione deve previamente comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine per formulare osservazioni o pagare; l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell'iscrizione, pur restando l'ipoteca efficace fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.
  • L'obbligo di preventiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria opera anche per le iscrizioni effettuate prima dell'introduzione espressa del comma 2-bis dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando il ricorrente deduce un errore del giudice di merito senza trascrivere o allegare gli atti processuali necessari a verificare la censura.
  • Il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo per far valere la mancata notifica della cartella di pagamento di cui è venuto a conoscenza solo tramite tale estratto; l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 va letto in modo costituzionalmente orientato, senza limitare in modo irragionevole l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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