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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08260/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito risultante da decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della debitrice e non opposto. Il tribunale aveva ammesso il credito solo in chirografo, ritenendo non opponibile al fallimento il privilegio ipotecario perché il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. era stato emesso dopo la dichiarazione di fallimento; aveva però riconosciuto la sussistenza del credito sulla base della documentazione prodotta nel monitorio. In cassazione la banca ha denunciato violazione degli artt. 647 c.p.c., 2908 e 2909 c.c., 52 l.fall. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che il decreto ingiuntivo era già passato in giudicato per mancata opposizione prima del fallimento e che l'istanza di esecutorietà presentata prima del fallimento avrebbe dovuto far retroagire gli effetti del provvedimento, anche per evitare irragionevolezza e disparità di trattamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha ribadito il principio per cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale e diventa opponibile al fallimento solo con il decreto di esecutorietà emesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ossia quando il giudice verifica la regolarità della notificazione e la mancata opposizione. Poiché nel caso concreto tale decreto era stato emesso dopo la dichiarazione di fallimento, restava irrilevante che l'istanza fosse stata presentata prima. Sono state ritenute non condivisibili sia la richiesta di retrodatazione degli effetti alla data della domanda, sia le censure di irragionevolezza e di illegittimità costituzionale. È stata inoltre applicata la regola dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1, perché la decisione impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della curatela.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto diventa opponibile al fallimento e acquista giudicato formale e sostanziale solo con il decreto di esecutorietà, che presuppone la verifica giudiziale della notificazione e della mancata opposizione.

  • art. 642 c.p.c.

    La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non è sufficiente, da sola, a renderlo opponibile al fallimento in assenza del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

  • art. 643 c.p.c.

    La verifica della regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo è parte del controllo richiesto per la dichiarazione di esecutorietà.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per chiarire il concetto di giudicato formale e distinguerlo dal meccanismo di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che il certificato di passaggio in giudicato della sentenza è cosa diversa dal decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

  • art. 153 disp. att. c.p.c.

    Citato nel confronto con l'attività di verifica demandata al giudice ex art. 647 c.p.c., distinta dalle attestazioni di cancelleria.

  • art. 2908 c.c.

    La Corte esclude che le regole sulla produzione degli effetti delle pronunce giudiziali consentano di far retroagire l'esecutorietà del decreto ingiuntivo alla data della domanda.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che il giudicato del decreto ingiuntivo si formi prima del decreto di esecutorietà.

  • art. 52 l.fall.

    Dopo la dichiarazione di fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori; il decreto ingiuntivo privo di esecutorietà anteriore non è opponibile alla procedura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Fondamento dell'inammissibilità, perché il ricorso non offre elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 3 Cost.

    La censura di irragionevolezza è stata ritenuta non fondata, poiché la disciplina è coerente con la cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della dichiarazione.

  • art. 24 Cost.

    La Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa, valorizzando il procedimento di verifica del passivo e l'opposizione ex art. 98 l.fall.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto non è opponibile alla procedura fallimentare finché non sia stato emesso il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; il giudicato formale e sostanziale si consolida in quel momento, non prima.
  • L'istanza di concessione dell'esecutorietà presentata prima del fallimento non produce effetti anticipati né consente di retrodatare la formazione del giudicato o l'opponibilità del credito alla massa.
  • La dichiarazione di fallimento cristallizza la situazione patrimoniale alla data della sua pronuncia: i crediti non muniti, prima di tale data, del titolo opponibile devono essere accertati nel concorso.
  • Le attestazioni di cancelleria o la sola mancata opposizione non equivalgono al decreto di esecutorietà, perché quest'ultimo comporta un controllo giurisdizionale sulla regolarità della notificazione e sul contraddittorio.
  • Le eccezioni alla regola della retroazione degli effetti di un atto o provvedimento non sono suscettibili di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1, quando si limita a riproporre una tesi incompatibile con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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