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Ordinanza

Ordinanza n. 2141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 02484/2026;

Giustizia amministrativa202603798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti di una procedura selettiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli atti impugnati in primo grado. Il testo non specifica il contenuto puntuale degli atti né i motivi di illegittimità dedotti; precisa soltanto che l’appellante prospettava esigenze cautelari, un pregiudizio e la necessità di definire stabilmente i rapporti controversi, anche con riferimento alla posizione dei candidati e dei corsisti coinvolti nella procedura selettiva. Il Collegio ha esaminato i motivi secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare, ritenendo tuttavia che dovessero essere approfonditi nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, senza sospendere gli atti impugnati in primo grado. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito, in considerazione del pregiudizio prospettato e della necessità di giungere a un assetto definitivo dei rapporti. Ha escluso che l’ammissione con riserva costituisse una soluzione idonea: nelle procedure comparative essa determina una posizione consapevolmente precaria e una tutela interinale, non idonea a fondare un affidamento qualificato sulla stabilità degli effetti della partecipazione. Ha inoltre rilevato che l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito non pregiudicherebbe il percorso formativo già intrapreso dai corsisti. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato le spese del doppio grado della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito; tale misura è stata adottata senza sospendere gli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, quando i motivi necessitano di un esame proprio del giudizio di merito, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati.
  • Nelle procedure comparative, l’ammissione con riserva produce una posizione intrinsecamente precaria e una tutela meramente interinale; la consapevolezza di tale precarietà esclude, di regola, la formazione di un affidamento qualificato sulla stabilità degli effetti della partecipazione.
  • La tutela cautelare mediante ammissione con riserva non è idonea quando non assicura un’adeguata protezione della posizione degli interessati e non consente di pervenire a un assetto stabile dei rapporti controversi.
  • La sollecita definizione del merito può costituire una misura cautelare adeguata quando l’eventuale accoglimento del ricorso non arrechi un pregiudizio irreversibile al percorso formativo già intrapreso dagli interessati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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