Cassazione Penale, Sentenza n. 2181/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la conferma della condanna per i reati commessi il 27/05/2014 (art. 73, c.5, d.P.R. n. 309/1990 e art. 337 c.p.). Motivo unico: violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (lucro di speciale tenuità). Il ricorrente ha sostenuto che la sostanza ceduta aveva valore commerciale di soli 20 euro e che pertanto sarebbe riconoscibile l'attenuante; ha contestato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la droga offerta era solo parte di un maggior quantitativo disponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse logicamente e coerentemente motivato il rifiuto dell'attenuante sulla base del verbale di arresto, da cui risultava che l'imputato disponeva di un quantitativo maggiore dal quale era stata attingendo la dose offerta. Il motivo è stato considerato manifestamente infondato e privo dell'autosufficienza richiesta. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie del fatto lieve prevista dall'art. 73, c.5 riguarda la condotta e le circostanze materiali e consente una valutazione basata su quantità, modalità e oggetto della condotta; distinta ma compatibile con l'attenuante dell'art. 62, n.4.
art. 62, n. 4, cod. pen.
L'attenuante del "lucro di speciale tenuità" è applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti ma richiede una valutazione puntuale e congiunta del motivo a delinquere (lucro perseguito), del lucro effettivamente conseguito e della gravità dell'evento dannoso o pericoloso; non è soddisfatta dal solo valore economico esiguo se sussiste disponibilità di maggiore quantitativo.
art. 337 cod. pen.
Norma relativa al capo di imputazione contestato insieme al reato di spaccio; non decisiva sul punto relativo all'attenuante ma parte del capo di condanna confermato.
Sez. Unite, n. 24990 del 30/1/2020 (Dabo Kabiru)
Precedente delle Sezioni Unite che ha affermato l'operatività dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 anche per i delitti in materia di stupefacenti, precisando che occorre verificare l'entità del lucro e la gravità dell'evento.
C. cost. n. 186/2000
Citata in relazione al principio che non sempre l'inammissibilità giustifica l'esenzione dalle spese processuali; qui non è stata ravvisata assenza di colpa che avrebbe giustificato l'esonero.
Massime di principio
- L'attenuante dell'art. 62, n. 4 c.p. può essere applicata anche ai reati di cessione di stupefacenti, ma richiede una valutazione complessiva: motivo di lucro, lucro perseguito o conseguito, e gravità dell'evento prodotto.
- La sola modesta quantità o il basso valore commerciale della singola cessione non basta di per sé a far scattare l'attenuante se emergono elementi che indicano la disponibilità di una quantità maggiore o l'intenzione di compiere ulteriori cessioni.
- Le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito, se fondate su dati documentali e logicamente motivate (ad es. verbali di arresto/indagine), sono difficilmente rivedibili in Cassazione, che esercita sindacato di legittimità e non di merito.
- Per l'ammissibilità del ricorso in cassazione è necessario che il motivo sia autosufficiente e correttamente documentato; produrre atti diversi da quelli utilizzati in motivazione o formulare censure non autosufficienti può portare all'inammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, salvo prova di assoluta mancanza di colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2139/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2140/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2143/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2145/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2146/2022 del 19/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →