Cassazione Penale, Ordinanza n. 10708/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, ma la censura era formulata in modo generico e non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato i precedenti dell'imputato e la conseguente rinnovata pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva fosse generica e che la Corte di appello avesse fornito una motivazione specifica ed esaustiva, spiegando che i plurimi precedenti per reati gravi rendevano la nuova condotta sintomatica di maggiore pericolosità sociale. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice per il reato oggetto del giudizio di merito, rispetto al quale è stata rideterminata la pena in appello.
recidiva
L'aggravante, ritualmente contestata, richiede una valutazione in concreto della reiterazione dell'illecito quale indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità; l'aumento di pena può essere escluso solo con adeguata motivazione se il nuovo reato non esprime maggiore capacità delinquenziale.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando si limita a rilievi generici e non si confronta con la motivazione specifica del giudice di merito.
- Quando la recidiva è ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione del reato esprima effettiva maggiore riprovevolezza della condotta e maggiore pericolosità dell'autore.
- L'aumento di pena per recidiva può essere escluso solo se, con motivazione adeguata, il giudice ritiene che dal nuovo reato non emerga una maggiore capacità delinquenziale.
- La presenza di plurimi precedenti per reati gravi può legittimare la conclusione che la nuova condotta sia sintomatica di rinnovata pericolosità sociale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →