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Sentenza

Sentenza n. 3431/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) del provvedimento della ADM -Direzione Territoriale Campania –Ufficio Tecnico Area Tecnica, prot. -OMISSIS-, recante “Provvedimento di revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS-”, rilasciata ai sensi dell’art. 62-quater, comma 5-bis, D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per l’esercizio di vicinato sito a Portici (NA), via -OMISSIS-, con effetto immediato; b) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione in questione, prot. n.-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto occorra; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202602728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’autorizzazione per l’esercizio di vicinato autorizzato alla vendita di prodotti liquidi da inalazione, nonché comunicazione di avvio del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la revoca, con effetto immediato, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 62-quater, comma 5-bis, del d.lgs. n. 504/1995. La revoca era stata adottata in seguito a controlli eseguiti presso tre esercizi commerciali riconducibili alla società, nei quali erano state accertate la detenzione per la vendita di prodotti liquidi da inalazione e aromi privi del contrassegno di legittimazione, attività di preparazione e confezionamento di liquidi da inalazione mediante miscelazione di sostanze, nonché la detenzione per la vendita di prodotti derivati dalla canapa sativa o comunque contenenti sostanze con efficacia drogante o psicotropa. La società deduceva: violazione dell’art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 e difetto di istruttoria, per omessa valutazione concreta della gravità delle condotte, delle circostanze dei fatti, di eventuali misure correttive, dei precedenti e della recidiva, nonché per mancata considerazione delle misure meno afflittive, come la sospensione; eccesso di potere e violazione della proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione avesse trasformato controlli svolti in un’unica campagna ispettiva in prova di una sistematica inaffidabilità e avesse esteso fatti relativi ad altri esercizi all’autorizzazione del punto vendita di Portici senza motivazione individualizzata; illegittimità della revoca per mancato accertamento definitivo delle eventuali responsabilità penali o dei procedimenti per contrabbando ed evasione delle accise; violazione delle garanzie partecipative, poiché la comunicazione di avvio sarebbe stata confusa con altre comunicazioni amministrative e non avrebbe consentito un effettivo contraddittorio. L’Amministrazione contestava la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria e sproporzione, rilevando che la documentazione e le difese dell’Amministrazione dimostravano numerose e gravi violazioni riscontrate presso tre esercizi della società: ingenti quantitativi di prodotti privi del contrassegno di legittimazione, preparazione e confezionamento non consentiti e detenzione di prodotti derivati dalla canapa sativa o con efficacia drogante o psicotropa. Tali elementi giustificavano il giudizio di inidoneità della società a proseguire il rapporto autorizzatorio, caratterizzato da un forte vincolo fiduciario, e rendevano non ravvisabile né un difetto di istruttoria né una violazione della proporzionalità. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata definizione dei procedimenti penali, poiché l’esercizio del potere di revoca non è subordinato all’accertamento di responsabilità penali definitive, soprattutto a fronte della mancata contestazione delle violazioni materiali da parte della ricorrente. La censura procedimentale è stata respinta perché la comunicazione di avvio era stata effettivamente ricevuta; le difficoltà organizzative della società nel distinguere i diversi procedimenti non potevano determinare l’illegittimità della revoca. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500, oltre accessori di legge e contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 62-quater d.lgs. 504/1995

    comma 3-bis, comma 5-bis e comma 7

    Disciplina i prodotti liquidi da inalazione, i relativi contrassegni di legittimazione, l’autorizzazione all’esercizio e il rapporto di equivalenza utilizzato per quantificare i prodotti sequestrati. La revoca dell’autorizzazione può essere esercitata sulla base delle violazioni accertate senza necessità di un previo definitivo accertamento penale.

  • art. 40-bis d.lgs. 504/1995

    È richiamato quale base della contestazione relativa alla detenzione di prodotti liquidi da inalazione e aromi privi del contrassegno di legittimazione.

  • art. 5 Determinazione Direttoriale ADM n. -OMISSIS- del 29.03.2021

    comma 1, lettere c), d) ed f)

    Prevede, nell’ambito dei controlli e delle sanzioni, le conseguenze delle gravi irregolarità nella gestione e dell’inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione, inclusa la revoca.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Impongono la comunicazione di avvio del procedimento e le relative modalità informative; nel caso concreto la garanzia è stata ritenuta rispettata perché la comunicazione era stata data.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, dopo l’avviso alle parti, ricorrono i presupposti processuali e l’istruttoria è completa.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la pronuncia in forma semplificata nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • La revoca di un’autorizzazione amministrativa caratterizzata da un forte vincolo fiduciario può essere legittimamente disposta quando controlli presso più esercizi del medesimo titolare evidenzino una pluralità di gravi violazioni della disciplina di settore, tali da dimostrare l’inaffidabilità del titolare e l’inidoneità a proseguire il rapporto autorizzatorio.
  • In materia di autorizzazioni per la vendita di prodotti liquidi da inalazione, la revoca non presuppone necessariamente l’accertamento definitivo di responsabilità penali, potendo fondarsi sulle violazioni amministrative e sui fatti materiali riscontrati dall’Amministrazione nell’esercizio dei propri poteri di controllo.
  • La valutazione di proporzionalità della revoca è rispettata quando il provvedimento considera una pluralità di violazioni gravi, riferite a più esercizi del medesimo titolare, comprendenti sia la detenzione di prodotti privi dei contrassegni prescritti sia attività di preparazione o confezionamento non consentite e detenzione di sostanze con efficacia drogante o psicotropa.
  • La comunicazione di avvio del procedimento soddisfa le garanzie partecipative quando sia stata effettivamente resa; difficoltà organizzative o gestionali del destinatario nel distinguere tale procedimento da altri procedimenti amministrativi non imputabili all’Amministrazione non determinano, da sole, l’illegittimità del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiAutorità indipendenti e regolazioneCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoria

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