Sentenza del 10/04/2017 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento IVA - IRPEF - Avviso di accertamento- "Tributi armonizzati" Mancato rispetto del contraddittorio - Invalidità dell'avviso di accertamento - Legittimità - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, in materia di IVA, il mancato contraddittorio può incidere sulla validità dell’avviso di accertamento, ma non determina automaticamente l’invalidità dell’atto. Il contribuente deve indicare concretamente, nel giudizio, quali specifiche ragioni avrebbe potuto far valere se fosse stato previamente ascoltato. In assenza di tale dimostrazione, l’avviso resta valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell’avviso di accertamento relativo a operazioni soggette a IVA e IRPEF, deducendo il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. Per la parte IVA, trattandosi di un tributo armonizzato, sosteneva che l’omessa instaurazione del contraddittorio dovesse comportare l’invalidità dell’atto.
Norme richiamate
Disciplina dell’IVA quale tributo armonizzato
Per i tributi armonizzati, come l’IVA, il diritto al contraddittorio deriva dai principi dell’ordinamento unionale. Tuttavia, la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra concretamente quale difesa avrebbe potuto esercitare.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
"in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato"
La violazione del contraddittorio non produce una nullità automatica: è necessario dimostrare che l’interlocuzione preventiva avrebbe potuto incidere in modo effettivo sull’esito dell’accertamento.
Massime di principio
- Per gli accertamenti IVA, l’Amministrazione deve rispettare il contraddittorio quando previsto dai principi applicabili ai tributi armonizzati.
- La sola mancata instaurazione del contraddittorio non è sufficiente per annullare l’avviso di accertamento.
- Il contribuente deve indicare tempestivamente e in modo specifico quali documenti, argomenti o contestazioni avrebbe presentato e spiegare perché avrebbero potuto modificare l’esito dell’accertamento.
- Una contestazione generica della violazione del contraddittorio ha normalmente scarse possibilità di successo.
- La regola riguarda specificamente la componente IVA; per l’IRPEF occorre verificare la presenza di una specifica previsione normativa o della particolare tipologia di procedimento che imponga il contraddittorio.
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