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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza n. 155 del 10/5/2025 con cui il Comune di Formigine ha ordinato al sig. Moscattini di demolire il fabbricato alla particella 97 del foglio 50 e di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, nonché di pagare una sanzione pecuniaria di euro 20.000,00; - della delibera di Giunta Comunale n. 181 del 16/12/2021; - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del Provvedimento datato 21/10/2025, conclusivo del Procedimento nr. 2889/2025/SUAP, con cui il Responsabile SUAP Distretto Ceramico, ha concluso negativamente e quindi ha rigettato il procedimento unico relativo alla domanda di sanatoria edilizia presentata il 01/08/2025, assunta agli atti il 01/08/2025, Prot. Gen. 27317, Prat. SUAP 2889/2025/SUAP, per PDC in sanatoria con opere - accertamento di conformità art. 17 co. 1 l.r. n. 23/2004 per la nuova costruzione di fabbricato ad uso deposito, relativa al fabbricato sito in Formigine, Via Viazza di Sopra n. 56, in catasto al foglio 50 mappali 86, 97, 99, 94 sub. 2 e 98; - per quanto possa occorrere, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90, inviata in data 02/10/2025, con prot. 33514, citata nel provvedimento di cui al punto precedente; - della comunicazione di diniego pervenuta dal Comune di Formigine - Servizio Edilizia in data 21/10/2025 con prot. 36268, acquisita agli atti dello SUAP in data 21/10/2025 con prot. 35654; - della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10bis L. 241/90 del 02.10.2025 prot. n. 33813, citata nel diniego del per-messo di costruire in sanatoria adottato dal Comune di Formigine; - del parere negativo prot. 33813 del 02/10/2025 del Comune di Formigine -Servizio Edilizia Privata, acquisito agli atti dello SUAP in data 02/10/2025 con prot. 33510; - della valutazione del Comune di Formigine di non conformità urbanistica ed edilizia redatta dal responsabile del procedimento in data 02.10.2025 prot. n. 33808: - dell’atto del Comune di Formigine avente ad oggetto “comunicazione motivi ostativi all'accoglimento istanza, art. 10bis L. 241/90 e ss.mm.ii. - pratica n. C2025/455”; - del provvedimento avente ad oggetto “diniego permesso di costruire in sanato-ria di cui alla pratica n. C2025/455” con cui il dirigente del Comune di Formigine - Area 3 - Programmazione e gestione del territorio - Servizio pianificazione territoriale – Mobilità - Edilizia privata, Arch. Alessandro Malavolti, ha respinto la domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria presentata in data 01.08.2025 ed assunta agli atti in data 05.08.2025 prot. n. 27335 per l’intervento di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 23/2004, per la nuova costruzione di edificio ad uso deposito in Formigine, Via Viazza di Sopra n. 56, presentata da Moscattini Carlo, sia in qualità di proprietario, Imprenditore Agri-colo Professionale, sia in qualità di socio amministratore della Tenuta Bella Storia società agricola ss, C.F./P.IVA 04041690365, con sede in Formigine (MO), Via Salviola n. 21, affittuario; - della nuova valutazione di non conformità urbanistica ed edilizia, redatta dal responsabile del procedimento in data 21.10.2025 prot. n. 36173; - della conseguente proposta di provvedimento redatta in data 21.10.2025 prot. n. 36199, in ordine al diniego del permesso di costruire in sanatoria; - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente con cui sia stata rigettata la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202500980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino con sanzione pecuniaria, nonché diniego di sanatoria edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che imponeva la demolizione di un fabbricato sito sulla particella 97 del foglio 50, la rimessione in pristino e il pagamento di una sanzione di 20.000 euro. Con motivi aggiunti hanno impugnato il provvedimento conclusivo negativo del procedimento unico relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria con opere, presentata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004, nonché gli atti endoprocedimentali e valutativi presupposti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure sono state ritenute prima facie infondate in quanto il nuovo fabbricato era stato realizzato con aumento volumetrico e caratteristiche costruttive diverse rispetto al manufatto originario, precedentemente demolito senza titolo. L'area ricadeva in zona rurale assoggettata a vincolo urbanistico e storico-culturale, nella quale erano consentiti soltanto interventi conservativi; non risultavano inoltre situazioni di urgenza idonee a giustificare l'intervento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti cautelari e, in particolare, rilevando la manifesta infondatezza prima facie delle censure. Il giudice ha valorizzato la demolizione senza titolo del manufatto originario e la successiva realizzazione di un edificio diverso, con incremento di volume, in un'area vincolata nella quale erano ammessi esclusivamente interventi conservativi. L'ordinanza non definisce il merito del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari, in ragione della prima facie infondatezza delle censure.

  • art. 17, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    È la disposizione invocata per la domanda di accertamento di conformità e di rilascio del permesso di costruire in sanatoria; il diniego è stato cautelarmente ritenuto coerente con la radicale diversità dell'intervento realizzato rispetto al manufatto originario e con i vincoli urbanistici e storico-culturali dell'area.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando le censure risultino prima facie infondate alla luce delle caratteristiche dell'intervento edilizio e dei vincoli insistenti sull'area.
  • La demolizione senza titolo del manufatto originario seguita dalla realizzazione di un edificio con diverso assetto costruttivo e aumento volumetrico non è assimilabile, in via cautelare, a un intervento meramente conservativo o sostitutivo, soprattutto quando la disciplina urbanistica dell'area consenta soltanto interventi conservativi.
  • La realizzazione di un nuovo fabbricato in zona rurale sottoposta a vincolo urbanistico e storico-culturale, in assenza di un titolo e di comprovate ragioni di urgenza, costituisce elemento rilevante per valutare negativamente la domanda cautelare contro l'ordinanza di demolizione e il diniego di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioVincoli urbanistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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