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Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza dell’ordinanza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 913 del 9 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202401316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 913 del 9 maggio 2024, con riguardo al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 913 del 9 maggio 2024, lamentando il ritardo del Comune di Vibo Valentia nel pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Nel corso della camera di consiglio del 18 febbraio 2026, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, riferendo che l'amministrazione aveva provveduto al pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento delle somme dovute da parte del Comune ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese processuali sono state poste a carico del Comune resistente, in quanto le ricorrenti erano state costrette ad agire giudizialmente a causa del ritardo dell'amministrazione nel pagamento. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 3.773,00, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali nella misura del 15%, all'IVA e alla CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute dall'amministrazione in esecuzione del titolo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Anche quando la materia del contendere cessa per il sopravvenuto adempimento dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione stessa secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, qualora il ritardo dell'amministrazione abbia costretto il privato a promuovere il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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