Cassazione Penale, Ordinanza n. 07834/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi 8 di reclusione per detenzione illecita di stupefacenti. In fatto, gli veniva attribuita la detenzione di grammi 83,989 lordi di marijuana, grammi 18,531 di hashish, dai quali potevano ricavarsi 254 dosi medie singole, nonché ml 288 di metadone pari a 42 dosi medie singole, condotta sussunta nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge per la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specificamente argomentato, osservando che la doglianza enunciava soltanto la sussistenza di violazioni di legge e vizi motivazionali senza svilupparne le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, in violazione dell'art. 581 c.p.p.; ha inoltre rilevato che la questione non era correlata ai motivi di appello e risultava quindi nuova in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e, inoltre, tardivo perché prospettava per la prima volta in cassazione una censura non dedotta in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione sostanziale che sanziona la detenzione illecita di stupefacenti in ipotesi di lieve entità; la sentenza la richiama quale titolo di reato contestato e per cui vi era stata condanna in appello.
art. 129 c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per ottenere una declaratoria di proscioglimento; la Corte rileva che la doglianza è formulata in modo generico e non è scrutinabile nel merito.
art. 581 c.p.p.
richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum; la sua inosservanza, per genericità dei motivi, determina inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando mancano i requisiti di specificità dei motivi richiesti dall'art. 581 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
richiamato solo implicitamente dal riferimento ai vizi di legge e di motivazione dedotti in cassazione, ma non sviluppati in modo specifico nel ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente enunciare astrattamente violazioni di legge o vizi di motivazione, occorrendo indicare con precisione le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali posti a sostegno della censura.
- Una questione non dedotta nei motivi di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, salvo che attenga a profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente veicolata tramite una doglianza generica o sganciata dalle censure già devolute al giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta, in assenza di assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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