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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28978/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 336 c.p. per aver minacciato e usato violenza contro agenti della Polizia Municipale di San Gimignano al fine di impedire il sequestro amministrativo del suo ciclomotore, privo di assicurazione (art. 193 C.d.S.). In cassazione ha dedotto: (1) assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che le minacce sarebbero successive alla fase esecutiva del sequestro e non dirette a impedirlo; (2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'assenza di dolo; (3) erronea esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per effetto della L. n. 77/2019, con censura di retroattività della nuova esclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, confermando che la condotta di Tanca (minacce di dare fuoco ai verbalizzanti e il far spostare il ciclomotore dal figlio in un'area privata) era idonea e diretta a impedire sia il sequestro sia la successiva custodia del mezzo, e che tali fasi rientrano comunque nell'attività pubblica che il reo intendeva ostacolare. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo limitatamente alla questione dell'art. 131-bis c.p.: ha ritenuto che la modifica normativa introdotta dalla L. n. 77/2019, che ha escluso talune fattispecie (tra cui l'art. 336) dall'ambito di applicazione dell'art. 131-bis, non poteva essere applicata retroattivamente. Poiché l'art. 131-bis è norma di diritto sostanziale, la Corte d'appello doveva valutare la possibile applicazione della causa di non punibilità ratione temporis e motivare in ordine alle censure di scarsa offensività; l'omessa risposta su questo punto ha determinato l'annullamento parziale con rinvio della decisione limitatamente al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis. Il resto della sentenza (condanna a 4 mesi) è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Reato contestato: violenza o minaccia a pubblico ufficiale per impedire un atto d'ufficio. La Corte ha confermato che le minacce e l'azione di far spostare il veicolo per impedire il trasferimento per la custodia integrano l'elemento materiale e il dolo del reato.

  • art. 193 Codice della Strada

    Norma sulla mancanza di assicurazione e sulle conseguenze amministrative (sequestro). La Corte ha osservato che le modalità di custodia/esecuzione del sequestro (affidamento al trasgressore o trasferimento a depositeria) rientrano nella discrezionalità degli agenti e non escludono la qualificazione della condotta del ricorrente come diretta a impedire l'azione amministrativa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che sia norma di diritto sostanziale e che la sua interpretazione/modifica non possa essere resa retroattiva per escluderne l'applicazione a fatti commessi prima delle modifiche legislative; pertanto la Corte d'appello deve esprimersi sulla sua applicabilità al caso concreto.

  • L. n. 77/2019

    Ha interpolato l'art. 131-bis prevedendo esclusioni (tra cui l'art. 336). La Corte ha stabilito che la parte della novella che esclude l'applicabilità non può operare retroattivamente e non doveva essere utilizzata per negare automaticamente la causa di non punibilità rispetto a fatti anteriori alla modifica.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 1307/2003; Sez. 3, n. 13926/2011)

    Richiamate per il principio di integrazione tra motivazioni di primo e secondo grado e per il criterio di verifica della congruità valutativa delle prove e delle ricostruzioni processuali affidate ai giudici di merito.

Massime di principio

  • La condotta di minaccia o violenza è rilevante ai fini dell'art. 336 c.p. quando sia diretta a impedire un'attività pubblica in corso o la sua esecuzione successiva (es. custodia o trasferimento del bene soggetto a sequestro)
  • Le fasi successive al verbale (esecuzione materiale del sequestro, scelta della depositeria o affidamento) sono parte dell'attività amministrativa e possono essere ostacolate; ostacolare queste fasi può integrare il reato se la condotta è tale da compromettere concretamente l'operato degli agenti
  • La discrezionalità degli agenti nell'esecuzione di misure amministrative (modalità di custodia del bene) non esclude la responsabilità penale di chi impedisce o altera l'esecuzione con minacce o violenza
  • L'art. 131-bis c.p. è norma di diritto sostanziale: eventuali restrizioni introdotte da successivi interventi legislativi (es. L. n. 77/2019) non possono essere applicate retroattivamente per escludere la causa di non punibilità rispetto a fatti commessi anteriormente
  • In impugnazione di valutazioni di fatto e di credibilità delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali, la Corte di Cassazione tende a confermare le valutazioni dei giudici di merito se fondate e non manifestamente illogiche; per riuscire a ribaltare tali valutazioni è necessario dimostrare errori di fatto o travisamento documentale
  • In caso di omessa pronuncia su questioni rilevanti (es. applicabilità dell'art. 131-bis ratione temporis), la Corte di Cassazione può annullare con rinvio limitatamente alla questione non adeguatamente considerata

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