Sentenza n. 4090/2026 - Napoli, Sezione 8
Per l'accertamento 1) della illiceità sopravvenuta dell'occupazione (dalla data di scadenza della pubblica utilità intervenuta in data 23.11.2023) da parte del Comune di Frattamaggiore di un'area della superficie di mq. 1.878 (part.lle 1615 e 1639) facente parte della maggiore consistenza del fondo identificato in catasto al Foglio 1 con l'originaria part.lla 39 di 17.491 mq; 2) del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione del predetto cespite. Nonché per la condanna del Comune di Frattamaggiore: a) alla restituzione alla ricorrente del predetto cespite nel suo pristino stato e libero da cose e persone; b) al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni da questi subiti per l’illecita occupazione del detto bene dalla data di scadenza della pubblica utilità fino alla restituzione, con conseguente condanna del Comune di Frattamaggiore al pagamento dei relativi importi, maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione sine titulo di due particelle, protrattasi dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità senza decreto di esproprio, restituzione o acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illiceità sopravvenuta dell’occupazione, a decorrere dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità intervenuta il 22 novembre 2023, di due particelle complessivamente estese 1.878 mq, nonché la loro restituzione nello stato originario e il risarcimento dei danni subiti. Il Comune aveva disposto nel 2012 l’occupazione temporanea e d’urgenza dell’intero fondo, nell’ambito di una procedura espropriativa per l’attuazione del piano di edilizia economica e popolare. Sebbene parte delle aree fosse stata successivamente espropriata o ceduta volontariamente, per le particelle in questione non era stato adottato alcun decreto di esproprio, non era intervenuta alcuna cessione volontaria, non era stato emanato un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e le aree non erano state restituite. La ricorrente ha dedotto, inoltre, che le visure catastali confermavano la permanenza della titolarità in suo favore e l’assenza di trasferimenti trascritti a favore del Comune. In subordine, ha chiesto che, ove il Comune intendesse acquisire il bene, fossero corrisposti gli indennizzi previsti dall’art. 42-bis.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, decorso il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza l’adozione del decreto di esproprio, la protrazione dell’occupazione sia divenuta sine titulo e illecita. In base ai principi dell’Adunanza Plenaria, l’occupazione illegittima non determina l’acquisizione del bene da parte dell’amministrazione e l’illecito permane sino alla restituzione, a un accordo traslativo, a una compiuta usucapione nei rigorosi limiti ammessi o all’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis. Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella scelta tra acquisizione e restituzione; pertanto ha ordinato al Comune di regolarizzare la situazione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante restituzione delle aree previo ripristino dello stato originario, salva la possibilità di adottare nello stesso termine un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis o di concludere un accordo traslativo. La domanda risarcitoria non è stata decisa allo stato, poiché la spettanza e il titolo delle pretese patrimoniali dipendono dalla previa definizione del regime proprietario e dalla scelta tra restituzione e acquisizione. Sono state assorbite le ulteriori censure. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’amministrazione, e non il giudice in sede di cognizione, deve scegliere se acquisire il bene occupato sine titulo mediante un provvedimento non retroattivo, corrispondendo il valore venale e gli indennizzi previsti, oppure restituirlo previo ripristino. Il giudice può ordinare la regolarizzazione della situazione, lasciando salva l’adozione del provvedimento acquisitivo.
art. 2043 c.c.
L’occupazione illegittima della proprietà privata integra un illecito permanente, destinato a cessare con la restituzione, con un accordo traslativo, nei limiti dell’usucapione ammessa o con l’acquisizione ex art. 42-bis.
art. 34 c.p.a.
Il giudice amministrativo può imporre all’amministrazione di definire la situazione illecita, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa nella scelta discrezionale tra acquisizione e restituzione.
art. 114 c.p.a.
L’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del commissario ad acta può consentire, in sede di ottemperanza, la scelta tra acquisizione ex art. 42-bis e restituzione, in caso di inerzia dell’amministrazione.
Massime di principio
- La protrazione dell’occupazione di un bene privato oltre la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, senza tempestivo decreto di esproprio, determina un’occupazione sine titulo e un illecito permanente, senza trasferire la proprietà all’amministrazione.
- In presenza di un’occupazione illegittima, l’amministrazione deve porre fine all’illecito scegliendo tra la restituzione del bene, previo ripristino dei luoghi, e l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con gli effetti e gli indennizzi previsti da tale norma; la scelta non può essere compiuta direttamente dal giudice amministrativo né dal proprietario.
- Il giudice amministrativo, accertata l’occupazione sine titulo, può ordinare all’amministrazione di regolarizzare la situazione entro un termine, lasciando salva la facoltà di adottare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis o di concludere un accordo traslativo; in caso di inerzia, la scelta può essere esercitata dal commissario ad acta nei limiti dei poteri conferiti.
- Le pretese patrimoniali derivanti dall’occupazione illegittima non devono essere definite prima che sia chiarito se il bene sarà restituito o acquisito e, conseguentemente, quale sia il titolo giuridico dell’indennizzo o del risarcimento richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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