Sentenza n. 1335/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza Corte di Appello di Milano n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/18-2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 febbraio 2024. La pronuncia, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la carta elettronica, o altro strumento equipollente, per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata il 13 agosto 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 aprile 2025. Anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il mancato adempimento risultava allegato dalla ricorrente e non era stato contestato dall’Amministrazione costituita. Il Tribunale ha ordinato alle amministrazioni resistenti di dare completa esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello, limitatamente al contributo per la formazione e alla carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, ovvero un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale con riguardo alla decorrenza degli interessi o della rivalutazione sulle somme riconosciute alla docente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati quale fondamento della regolazione e della distrazione delle spese processuali nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue un giudicato, l’interessato può agire in ottemperanza per ottenere l’adozione di tutti gli atti necessari alla sua completa attuazione, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inadempimento dell’amministrazione può essere accertato sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l’amministrazione costituita non contesti specificamente il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’intervento sostitutivo al decorso infruttuoso del termine assegnato e a una successiva comunicazione del ricorrente.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente nella gestione della materia oggetto dell’esecuzione; quando svolge le funzioni commissariali quale dipendente pubblico già preposto alla gestione della relativa spesa, non deve necessariamente essere riconosciuto un compenso aggiuntivo.
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