Sentenza n. 1112/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto di diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dal Questore di Modena, in data 28.01.2022, e notificato al sig. -OMISSIS-, in data 24.4.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondati su una condanna penale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 3, 7 e 8 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione apparente, errore nei presupposti e ingiustizia manifesta. Ha contestato, in particolare, che l’amministrazione avesse fatto discendere automaticamente dalla condanna penale la pericolosità sociale e il diniego del rinnovo, senza valutare in concreto la gravità del fatto, la natura eventualmente lieve dello spaccio e le complessive condizioni personali e di vita dello straniero. Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Modena alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con attenuanti generiche e sospensione condizionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento impugnato si limitava a richiamare tale condanna, senza specificare il titolo di reato e senza svolgere alcuna autonoma valutazione della pericolosità sociale concreta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, disponendo la riedizione del potere amministrativo. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché privo della necessaria valutazione concreta della pericolosità sociale del richiedente. Alla luce della giurisprudenza della CEDU e della sentenza della Corte costituzionale richiamata in motivazione, la condanna per spaccio di lieve entità non può produrre automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro: l’amministrazione deve bilanciare la gravità dell’unico reato con la specifica condizione personale dello straniero e indicare gli elementi dai quali desume la sua pericolosità, non limitandosi al richiamo della condanna. Nel caso concreto, il provvedimento non indicava neppure il titolo di reato, impedendo di valutare la necessità del giudizio di pericolosità, ed era comunque totalmente privo di tale giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata nel combinato disposto ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente l’automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno per determinate condanne, senza verifica concreta della pericolosità sociale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione, nel combinato disposto con l’art. 4, comma 3, è richiamata quale base dell’automatismo tra condanna per spaccio di lieve entità e diniego del rinnovo; tale automatismo deve essere escluso in favore di una valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente per contestare l’automatismo tra condanna penale e pericolosità sociale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna per spaccio di lieve entità non può essere automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno senza la verifica concreta della pericolosità sociale del richiedente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento di diniego deve rendere comprensibili gli elementi concreti posti a fondamento della pericolosità sociale; il mero richiamo alla condanna non è sufficiente.
art. 7 l. 241/1990
È indicato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente, senza una specifica statuizione autonoma nella motivazione.
art. 8 l. 241/1990
È indicato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente, senza una specifica statuizione autonoma nella motivazione.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale lo ha richiamato quale parametro violato dall’automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno per spaccio di lieve entità.
art. 117, comma 1, Cost.
La Corte costituzionale lo ha richiamato in relazione all’art. 8 CEDU, escludendo l’automatismo ostativo privo di valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 8 CEDU
Impone una valutazione individualizzata e proporzionata della posizione dello straniero, mediante bilanciamento tra gravità del reato e condizioni personali.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di una condanna per spaccio di lieve entità; l’amministrazione deve verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
- La valutazione della pericolosità sociale deve risultare da una motivazione individualizzata, che consideri la gravità e la valenza sintomatica della condotta penalmente rilevante, nonché la specifica condizione personale e il percorso di vita dello straniero.
- Il richiamo generico a una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, senza specificare il titolo di reato e senza illustrare gli elementi concreti da cui desumere la pericolosità sociale, non soddisfa l’obbligo di motivazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Quando il provvedimento amministrativo è privo della necessaria valutazione concreta della pericolosità sociale, il giudice annulla l’atto e rimette all’amministrazione l’esercizio rinnovato del potere, nel rispetto dei criteri indicati nella decisione.
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