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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1375

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1375 della Commissione, del 26 agosto 2019, recante trecentocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32019R1375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo (UE) 2019/1375 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica discende da una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 20 agosto 2019. L’atto sostituisce i dati identificativi di una persona fisica, BAH AG MOUSSA, aggiornandone soprattutto le date di nascita indicate.

Modifica dell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con aggiornamento dei dati identificativi di una voce relativa a BAH AG MOUSSA.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda, incidendo in particolare sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’intervento riguarda gli Stati membri, che devono applicare direttamente l’aggiornamento dell’elenco, e i soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica una singola voce dell’elenco esistente.

Modifica dell’elenco sanzionatorio ISIL/Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1375 costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina misure restrittive specifiche nei confronti di persone ed entità associate alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’atto recepisce l’aggiornamento deciso dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 20 agosto 2019.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I. Il regolamento di esecuzione interviene esclusivamente su tale allegato, senza modificare l’impianto generale della disciplina, per adeguare l’elenco a una decisione internazionale di aggiornamento dei dati identificativi.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda i soggetti inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e, per effetto della modifica, tutti gli operatori e gli Stati membri tenuti ad applicare le misure di congelamento. L’atto non introduce esclusioni o deroghe ulteriori, ma si limita alla sostituzione di una voce nella sezione dedicata alle persone fisiche.

Modifica sostanziale dell’allegato

La voce relativa a "BAH AG MOUSSA" viene sostituita. Restano invariati gli alias già noti, ossia "Ag Mossa" e "Ammi Salim", e la cittadinanza maliana. Vengono invece aggiornate le date di nascita riportate nell’elenco: 1.1.1958, 31.12.1952 e 28.10.1956. La data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), resta fissata al 14.8.2019.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori, ciò implica l’immediata rilevanza dell’aggiornamento ai fini dell’adempimento degli obblighi di congelamento previsti dal regolamento (CE) n. 881/2002.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Si tratta di un aggiornamento puntuale dell’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Modifica della voce relativa a BAH AG MOUSSA

L’allegato sostituisce la voce già presente nella sezione "Persone fisiche". Restano gli alias noti ("Ag Mossa" e "Ammi Salim") e la cittadinanza maliana, mentre vengono aggiornate le date di nascita riportate: 1.1.1958, 31.12.1952 e 28.10.1956. Rimane invariata la data di designazione ex articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002: 14.8.2019.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiveterrorismo

Testo integrale

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