Regolamento (UE) 2020/4
Regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione del 29 agosto 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mediterraneo, modificando il regolamento delegato (UE) 2017/86. Proroga al 31 dicembre 2021 alcune esenzioni legate al tasso di sopravvivenza e introduce/aggiorna esenzioni de minimis per talune catture e catture accessorie, sulla base delle raccomandazioni comuni degli Stati membri e del parere scientifico dello CSTEP. Inoltre amplia l’ambito geografico del Mar Mediterraneo sudorientale a più sottozone GSA, al fine di migliorare coerenza e attuazione dell’obbligo di sbarco. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2020.
Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, con proroga e aggiornamento di esenzioni dall’obbligo di sbarco fino al 31 dicembre 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2017/86, come modificato, e quindi ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Rileva in particolare per le flotte che utilizzano reti a strascico, reti da imbrocco e tramagli, ami e palangari, nonché reti e nasse/trappole per talune specie di crostacei. Sono interessate specifiche specie demersali e, per alcune esenzioni, piccole specie pelagiche catturate come catture accessorie; il regolamento estende inoltre l’ambito geografico del Mar Mediterraneo sudorientale a ulteriori sottozone GSA 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Non disciplina la pesca diretta ai piccoli pelagici, per la quale esistono esenzioni de minimis in un altro atto (regolamento delegato (UE) 2018/161).
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 sul piano in materia di rigetti nel Mar Mediterraneo
Il regolamento delegato (UE) 2020/4 aggiorna il regime transitorio degli obblighi di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo. L’intervento si colloca nel quadro dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca e recepisce raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati, alla luce della valutazione scientifica dello CSTEP.
Contesto e finalità
La finalità è proseguire l’eliminazione progressiva dei rigetti, mantenendo o prorogando esenzioni mirate ove giustificate da tassi di sopravvivenza elevati o da costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Il regolamento precisa che nel Mediterraneo l’obbligo di sbarco si applica sia alle specie soggette a limiti di cattura sia, per effetto del regolamento (UE) 2019/1241, ad alcune specie soggette a taglie minime.
Ambito di applicazione geografico e soggettivo
Il regolamento modifica il piano in materia di rigetti contenuto nel regolamento delegato (UE) 2017/86, che riguarda le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Interessa i pescherecci dell’Unione che operano in tali zone e, in concreto, le attività con reti a strascico, reti da imbrocco e tramagli, ami e palangari, oltre a reti, nasse e trappole per alcune specie di crostacei.
Definizione del Mar Mediterraneo sudorientale
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/86 è modificato per chiarire che il Mar Mediterraneo sudorientale comprende le sottozone geografiche CGPM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. La modifica amplia quindi l’assetto geografico di riferimento e, secondo i considerando, favorisce una migliore coerenza e attuazione dell’obbligo di sbarco.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Il regolamento proroga fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni basate sul tasso di sopravvivenza per:
- occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari nel Mar Mediterraneo occidentale;
- astice (Homarus gammarus) e aragosta (Palinuridae) catturati con reti, nasse e trappole nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.
La proroga si fonda, secondo i considerando, sugli elementi probatori forniti dagli Stati membri e sul parere favorevole dello CSTEP, che ha ritenuto affidabili i metodi di supporto e adeguato il livello di sopravvivenza osservato.
Esenzioni de minimis: struttura generale
Le principali modifiche riguardano le esenzioni de minimis ex articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali esenzioni consentono di non sbarcare una percentuale limitata di catture annue o di catture accessorie annue, quando la gestione a bordo o a terra risulti sproporzionata rispetto al beneficio atteso.
Il regolamento prevede che le esenzioni valgano fino al 31 dicembre 2021 e si articolino per zona geografica e attrezzo da pesca.
Mar Mediterraneo occidentale
Per il Mediterraneo occidentale sono previste le seguenti esenzioni de minimis:
- fino al 5 % del totale delle catture annue, per spigola, sparaglione, sarago pizzuto, sarago maggiore, sarago testa nera, cernie, mormora, pagello mafrone, occhialone, pagello fragolino, pagro mediterraneo, cernia di fondale, sogliola, orata e gambero rosa mediterraneo, per pescherecci con reti a strascico;
- fino al 3 % del totale delle catture annue delle stesse specie, salvo il gambero rosa mediterraneo, per pescherecci con reti da imbrocco e tramagli;
- fino all’1 % del totale delle catture annue delle stesse specie, salvo occhialone e gambero rosa mediterraneo, per pescherecci con ami e palangari;
- fino al 5 % del totale delle catture accessorie annue di acciuga, sardina, sgombri e suri, per pescherecci con reti a strascico.
Mare Adriatico
Per il Mare Adriatico il regime è sostanzialmente analogo, con percentuali identiche:
- 5 % per le catture con reti a strascico di un elenco di specie demersali, tra cui spigola, saraghi, cernie, mormora, pagelli, cernia di fondale, orata e gambero rosa mediterraneo;
- 3 % per le stesse specie, salvo il gambero rosa mediterraneo, con reti da imbrocco e tramagli;
- 1 % per le stesse specie, salvo occhialone e gambero rosa mediterraneo, con ami e palangari;
- 5 % per acciuga, sardina, sgombri e suri come catture accessorie con reti a strascico.
Mar Mediterraneo sudorientale
Per il Mediterraneo sudorientale le esenzioni de minimis sono parimenti strutturate per attrezzo e percentuale:
- 5 % per le catture con reti a strascico di spigola, sparaglione, sarago pizzuto, sarago maggiore, sarago testa nera, cernie, mormora, pagello mafrone, occhialone, pagello fragolino, pagro mediterraneo, cernia di fondale, sogliola e orata;
- 3 % per le stesse specie con reti da imbrocco e tramagli;
- 1 % per le stesse specie, salvo l’occhialone ma incluso il nasello, con ami e palangari;
- 5 % per acciuga, sardina, sgombri e suri come catture accessorie con reti a strascico.
Ragioni delle esenzioni e valutazione scientifica
I considerando spiegano che lo CSTEP ha ritenuto sussistenti elementi di prova sia sull’elevato tasso di sopravvivenza per alcune specie, sia sull’aumento dei costi derivante dall’allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Per la gestione a terra delle catture indesiderate, è stato evidenziato che la frammentazione geografica degli sbarchi e le piccole dimensioni della flotta rendono i costi di raccolta sproporzionati.
Lo CSTEP ha inoltre osservato che l’ampio gruppo di specie interessate e la loro cattura contemporanea rendono più efficace un approccio per gruppo rispetto a molte esenzioni isolate per singola specie.
Coordinamento con altri atti UE
Il regolamento precisa che le esenzioni de minimis per i piccoli pelagici nelle attività di pesca dirette alla loro cattura sono già disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2018/161. Le nuove previsioni inserite nel regolamento delegato (UE) 2017/86 riguardano invece le catture accessorie di piccole specie pelagiche nelle attività di pesca demersale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del piano in materia di rigetti
Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/86 per adeguare il piano in materia di rigetti alle raccomandazioni comuni aggiornate presentate dagli Stati membri interessati e alla valutazione dello CSTEP, in attuazione dell’articolo 15, paragrafo 6, e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Definizione del Mar Mediterraneo sudorientale
L’articolo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/86 è sostituito: il "Mar Mediterraneo sudorientale" comprende le sottozone geografiche CGPM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Proroga dell’esenzione legata al tasso di sopravvivenza
L’articolo 3, paragrafo 1, è modificato per prorogare fino al 31 dicembre 2021 l’esenzione per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari nel Mar Mediterraneo occidentale, nonché per l’astice (Homarus gammarus) e l’aragosta (Palinuridae) catturati con reti, nasse e trappole nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.
Esenzioni de minimis nel Mar Mediterraneo occidentale
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è modificato per prevedere, fino al 2021, esenzioni de minimis: 5 % per le catture annue di specifiche specie effettuate con reti a strascico; 3 % per le stesse specie, salvo il gambero rosa mediterraneo, catturate con reti da imbrocco e tramagli; 1 % per le stesse specie, salvo occhialone e gambero rosa mediterraneo, catturate con ami e palangari. È inoltre prevista un’esenzione de minimis del 5 % per acciuga, sardina, sgombri e suri catturati come catture accessorie con reti a strascico.
Esenzioni de minimis nel Mare Adriatico
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è modificato in termini analoghi: 5 % per un elenco di specie catturate con reti a strascico; 3 % per le stesse specie, salvo il gambero rosa mediterraneo, catturate con reti da imbrocco e tramagli; 1 % per le stesse specie, salvo occhialone e gambero rosa mediterraneo, catturate con ami e palangari; 5 % per acciuga, sardina, sgombri e suri come catture accessorie con reti a strascico.
Esenzioni de minimis nel Mar Mediterraneo sudorientale
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è modificato per prevedere: 5 % per un elenco di specie catturate con reti a strascico; 3 % per le stesse specie catturate con reti da imbrocco e tramagli; 1 % per le stesse specie, salvo l’occhialone ma incluso il nasello (Merluccius merluccius), catturate con ami e palangari; 5 % per acciuga, sardina, sgombri e suri come catture accessorie con reti a strascico.
Durata delle esenzioni e coerenza con l’obbligo di sbarco
Le esenzioni de minimis introdotte o prorogate si applicano fino al 31 dicembre 2021, secondo le percentuali indicate nelle raccomandazioni comuni e nei limiti consentiti dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Motivazioni scientifiche e operative
Il considerando richiama la valutazione dello CSTEP e giustifica le esenzioni con elementi relativi al tasso di sopravvivenza per alcune specie e, per le esenzioni de minimis, con l’aumento dei costi di trattamento e cernita a bordo e con la sproporzione dei costi di raccolta e gestione a terra delle catture indesiderate, in un contesto caratterizzato da flotte di piccole dimensioni e numerosi porti di sbarco.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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