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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

Normativa europea32019R1379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza e mantiene le misure antidumping sulle biciclette originarie della Cina, ritenendo che il dumping sia proseguito e che, in caso di scadenza delle misure, vi sia un elevato rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione applica la metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, fondando il valore normale su costi e prezzi esenti da distorsioni rilevati in Serbia come paese rappresentativo. Sono confermate aliquote differenziate per alcune società cinesi e l’estensione delle misure a importazioni spedite da vari paesi terzi, con alcune esenzioni nominali per operatori autentici.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con estensione a determinate importazioni spedite da Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambogia, Pakistan e Filippine.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099). Il dazio è previsto per il prodotto originario della Repubblica popolare cinese e, per effetto delle estensioni antielusione, anche per le biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, salvo specifiche società esentate elencate nell’articolo 1. Si tratta di un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e ne dispone il mantenimento. La Commissione fonda la decisione sulla constatazione che le importazioni dalla RPC sono avvenute nel periodo di riesame a prezzi di dumping e che, in caso di cessazione delle misure, esiste un elevato rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e richiama anche le precedenti estensioni antielusione delle misure a specifici paesi terzi.

Contesto procedurale e misure preesistenti

La Commissione ricostruisce la storia delle misure vigenti: il dazio antidumping era stato inizialmente istituito con il regolamento (CEE) n. 2474/93, poi modificato e aggiornato da successivi atti, fino alle misure in vigore derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013. Le misure erano già state estese alle biciclette spedite da Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia, nonché, in una successiva estensione, da Cambogia, Pakistan e Filippine. Nel frattempo, la Corte di giustizia aveva escluso Giant Co. Ltd. dall’ambito di applicazione delle misure, e il presente regolamento ne prende atto.

Ambito dell’inchiesta e partecipazione delle parti

Il riesame riguarda il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 per l’analisi del dumping, mentre il pregiudizio è esaminato nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla fine del PIR. La Commissione ha coinvolto l’industria dell’Unione, produttori esportatori cinesi, importatori, fornitori e autorità cinesi; ha inoltre proceduto a campionamenti, questionari e verifiche in loco. Sul versante cinese, la collaborazione è risultata limitata e ciò ha indotto la Commissione ad applicare l’articolo 18 del regolamento di base, facendo ricorso ai migliori dati disponibili in più passaggi dell’analisi.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i tricicli da carico, ma esclusi gli unicicli, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70. La Commissione precisa che le varie categorie di biciclette considerate nel fascicolo (ATB, pieghevoli, BMX e bambini, strada, trekking/city/ibride/turismo, altro) presentano caratteristiche di base comuni e sono intercambiabili sotto il profilo dell’uso e della concorrenza, per cui costituiscono un unico prodotto. Il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione, quello venduto nel mercato interno cinese e quello prodotto in Serbia sono ritenuti prodotti simili ai sensi del regolamento di base.

Uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis: distorsioni significative in Cina

Uno dei passaggi centrali del regolamento è l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che, nel caso della RPC, i prezzi e i costi interni non siano affidabili per la costruzione del valore normale perché condizionati da distorsioni significative dovute a intervento pubblico sostanziale. La motivazione si fonda sulla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia cinese, sulla mancata collaborazione del governo della RPC e sull’assenza di elementi contrari da parte dei produttori esportatori.

Elementi che dimostrano le distorsioni nel settore cinese delle biciclette

La Commissione analizza in modo sistematico il contesto economico cinese: prevalenza dell’economia di mercato socialista, ruolo guida del PCC, pianificazione industriale, dominio delle banche statali, interventi sugli appalti e sugli investimenti. Sul settore biciclette, vengono evidenziati la presenza di imprese statali, il controllo e l’orientamento politico del settore, il ruolo della China Bicycle Organisation e i piani industriali, in particolare il tredicesimo piano per le biciclette e i piani per l’industria leggera e per lo sviluppo regionale di Tianjin. Sono inoltre richiamate distorsioni sui fattori produttivi essenziali: alluminio, acciaio, gomma, prodotti chimici, terra, lavoro e credito.

Paese rappresentativo e costruzione del valore normale

Per sostituire i prezzi e costi distorti della RPC, la Commissione seleziona la Serbia come paese rappresentativo, perché presenta un livello di sviluppo analogo, una produzione sostanziale del prodotto e dati pubblici affidabili sui fattori produttivi, sulle SGAV e sui profitti. Vengono esaminate altre opzioni iniziali, tra cui Brasile, Messico, Russia, Thailandia e Turchia, ma la Serbia risulta la scelta finale più appropriata anche per la disponibilità di dati finanziari recenti. Il valore normale viene quindi costruito sulla base di costi di produzione esenti da distorsioni, più SGAV e profitto di sei società serbe selezionate.

Fattori produttivi, costi e fonti informative

La Commissione definisce un elenco molto dettagliato di fattori produttivi per la fabbricazione delle biciclette, assegnando per ciascuno il corrispondente codice SA e un valore unitario di riferimento. Tra le fonti utilizzate figurano Eurostat, Global Trade Atlas, Bloomberg e dati ILO, oltre ai bilanci delle società serbe selezionate. Per i costi di materiali si utilizzano i prezzi all’importazione nel paese rappresentativo; per manodopera, energia elettrica, gas e acqua si utilizzano rispettivamente statistiche ILO, Eurostat e dati statistici serbi. La Commissione non ritiene necessari, in questo contesto, ulteriori adeguamenti per dazi all’importazione o trasporto interno in Serbia, dato l’oggetto del riesame e le conclusioni sul dumping.

Margini di dumping accertati

Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione calcola margini di dumping pari al 2,56 % per Ideal e al 49,82 % per Oyama. Per i produttori non collaboranti, il margine medio ponderato è determinato al 206 % utilizzando i migliori dati disponibili; in via alternativa, usando il valore normale indicato nella domanda basato sulla Turchia, il margine risulterebbe comunque pari all’86 %. Da ciò la Commissione conclude che il dumping è proseguito durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

Rischio di persistenza del dumping e attrattiva del mercato dell’Unione

Il regolamento considera anche il rischio prospettico. La capacità produttiva cinese viene stimata in 117 milioni di biciclette, a fronte di una produzione di 80 milioni e quindi di una capacità inutilizzata di circa 37 milioni di unità, superiore al consumo totale dell’Unione. La Commissione osserva inoltre che il mercato dell’UE è molto attraente per dimensioni e prezzi: i prezzi di esportazione cinesi verso l’UE sono superiori a quelli verso molti altri mercati, mentre gli USA – principale mercato di sbocco – hanno introdotto e poi aumentato dazi supplementari del 10 % e del 25 %, rendendosi meno attrattivi. In questo contesto, la Commissione ritiene probabile che, in assenza di misure, le esportazioni cinesi vengano ridirezionate verso l’Unione.

Valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è definita come l’insieme di oltre 400 produttori noti e delle aziende a contratto che lavorano in conto lavorazione. La produzione dell’Unione è stimata in 11,2 milioni di biciclette nel PIR. Il consumo dell’Unione diminuisce del 5 % nel periodo in esame, mentre le vendite dell’industria dell’Unione restano sostanzialmente stabili e la sua quota di mercato cresce fino al 61,8 %. Gli indicatori macroeconomici risultano nel complesso relativamente stabili; sul piano microeconomico, il settore registra miglioramenti di redditività e investimenti, ma il profitto resta inferiore al livello di riferimento stabilito nelle precedenti inchieste. La Commissione conclude quindi che, nel PIR, non vi è stato un pregiudizio notevole, ma la situazione resta fragile.

Rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure

Poiché il pregiudizio non è attuale ma la fragilità del settore permane, la Commissione valuta il rischio di reiterazione. La conclusione è negativa per la cessazione delle misure: le importazioni cinesi a prezzi di dumping tornerebbero probabilmente ad aumentare, sottraendo quote di mercato all’industria dell’Unione, comprimendo i prezzi e facendo crescere i costi fissi unitari. La redditività dell’industria europea scenderebbe rapidamente in perdita, con effetti negativi anche per le aziende a contratto e, in prospettiva, per la sopravvivenza di alcuni siti produttivi.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta anche l’interesse dell’Unione. Considera favorevoli al mantenimento delle misure l’industria delle biciclette, i produttori di biciclette elettriche, i produttori di parti di biciclette, nonché diversi portatori di interesse del settore. Gli importatori indipendenti non hanno collaborato e non emergono elementi tali da ritenere che le misure abbiano avuto effetti sproporzionati sul commercio. La Commissione ritiene inoltre che i consumatori non abbiano subito effetti negativi significativi, anche in ragione della presenza di offerte alternative sul mercato e della diversità dei fornitori. Perciò non sussistono motivi contrari al mantenimento delle misure.

Dispositivo finale e adempimenti doganali

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e ne fissa le aliquote individuali, nonché l’aliquota residuale del 48,5 % per tutte le altre società. Il regolamento estende inoltre il dazio alle importazioni spedite da diversi paesi terzi, individuando le società esentate. L’applicazione di aliquote individuali o esenzioni è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale con la dichiarazione prescritta; in difetto, si applica il dazio residuale. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Mantenimento delle misure antidumping definitive

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione conclude che le misure antidumping sulle biciclette originarie della RPC devono essere mantenute. Il regolamento conferma che il dumping è proseguito nel periodo di riesame e che la sua cessazione comporterebbe un rischio di reiterazione del pregiudizio.

Aliquote del dazio per i produttori cinesi

Per le biciclette originarie della RPC sono fissate aliquote individuali: 19,2 % per Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd; 0 % per Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd; 0 % per Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd; 48,5 % per tutte le altre società, salvo Giant (Cina) Co. Ltd., esclusa dall’ambito di applicazione per effetto della giurisprudenza richiamata.

Estensione a biciclette spedite da paesi terzi

Il dazio è esteso alle biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, nonché dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine, con elenchi nominativi di società esentate per ciascun paese.

Condizione documentale per aliquote ed esenzioni

L’applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una valida fattura commerciale contenente una specifica dichiarazione del produttore. In mancanza di tale fattura si applica il dazio per 'tutte le altre società'.

Determinazione del valore normale con metodologia basata su distorsioni significative

La Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale sulla base di costi e prezzi non distorti, ritenendo che il mercato cinese sia caratterizzato da significative distorsioni. Il paese rappresentativo scelto è la Serbia; per SGAV e profitti sono utilizzati i dati di sei società serbe.

Esito sul dumping e sul pregiudizio

La Commissione accerta che le importazioni cinesi sono proseguite a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame; i margini di dumping calcolati sono pari al 2,56 % per Ideal e al 49,82 % per Oyama, mentre per i non collaboranti il margine medio ponderato è stimato al 206 % (o, in via alternativa, all’86 %). L’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel PIR, ma resta fragile e il rischio di reiterazione del pregiudizio è elevato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedoganemercato interno

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